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Sentenza — n. 10251/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10251/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, nei riformare parzialmente la decisione impugnata sull'entità della pena irrogata, confermava la penale responsabilità di Francesca Secce per i reati di detenzione di ordigni pirotecnici esplosivi e di ricettazione degli stessi riducendo la pena a mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, accertati in Melito di Napoli il 30 dicembre 2011.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 10251/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione, ex art. 157, comma primo, cod. pen., delle imputazioni che si sarebbe maturata già durante il processo d'appello.

Parole chiave

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esplosivi e articoli pirotecnici recidiva nell'infrazione violazioni della legge sulle armi riduzione della pena remissione della pena reati qualificati contro gli stupefacenti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SECCE FRANCESCA nato a NAPOLI il 15/05/1986 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, nei riformare parzialmente la decisione impugnata sull'entità della pena irrogata, confermava la penale responsabilità di Francesca Secce per i reati di detenzione di ordigni pirotecnici esplosivi e di ricettazione degli stessi riducendo la pena a mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, accertati in Melito di Napoli il 30 dicembre 2011.

2. L'imputata ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione, ex art. 157, comma primo, cod. pen., delle imputazioni che si sarebbe maturata già durante il processo d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il motivo proposto è fondato rispetto a entrambi i delitti.

4. Premesso che la prescrizione, a norma dell'art. 157 cod: pen., estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Verificata la disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid- 19, va rilevato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.

La disciplina introdotta all'art. 83, comma 4, dl. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia che non appare aver subito ritardi nella fissazione a seguito specifico della normativa emergenziale. Il procedimento in esame non rientra in dette ipotesi. Va pertanto considerato che per entrambi i delitti la pena massima edittale è di otto anni, quindi, dal 6 giugno 2012, data di emissione della sentenza di primo grado quale atto interruttivo della prescrizione, al decreto di citazione in appello, emesso il 2 gennaio 2021, in assenza di sospensioni non rilevate nel fascicolo d'ufficio, il termine di prescrizione dei reati contestati si è maturato in data 6 giugno 2020, prima della celebrazione del giudizio d'appello.

5. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i delitti contestati sono da dichiararsi estinti per il decorso della prescrizione con conseguente eliminazione della pena già irrogata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. 0- Luce fideE Così deciso in data T'Aip«;.