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Sentenza — n. 10236/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10236/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Prato dichiarava Beleshku Arben colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. perché rifiutava di declinare le generalità alla polizia giudiziaria. Il fatto era stato commesso in Prato il 27/1/2010 e gli era stata inflitta la pena di 200 euro di ammenda. La polizia municipale era in procinto di svolgere attività di controllo di una vettura, parcheggiata sulla pubblica via, quando sopraggiungeva l'imputato che inveiva contro gli operanti, per poi allontanarsi. Attraverso le indagini eseguite e l'acquisizione del cartellino foto-segnaletico della proprietaria dell'auto si verificava che l'uomo, intervenuto in fase di accertamento e che aveva rifiutato la declinatoria - delle generalità era il marito dell'intestataria del veicolo, fisicamente riconosciuto dagli operanti.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen; Sentenza — n. 10236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Beleshku Arben con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione sulla identificazione dell'imputato. Non si era spiegato come Belshku fosse stato identificato, avendo fatto riferimento gli operanti alla visione del cartellino foto segnaletico che non era stato versato in atti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata indicazione delle ragioni che avevano indotto a ritenere la colpevolezza dell'imputato, poiché non si era spiegato se la mancata declinazione delle generalità fosse dovuta al convincimento che egli non fosse tenuto a darle in ragione della tutela delle minoranze linguistiche.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla motivazione difficoltà linguistiche diritto alla propria parola esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Prato dichiarava Beleshku Arben colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELESHKU ARBEN nato il 20/08/1966 avverso la sentenza del 07/02/2013 del TRIBUNALE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo e t2‹e«,;+-Q,- cid rtA)coru>e"-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Prato dichiarava Beleshku Arben colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. perché rifiutava di declinare le generalità alla polizia giudiziaria. Il fatto era stato commesso in Prato il 27/1/2010 e gli era stata inflitta la pena di 200 euro di ammenda. La polizia municipale era in procinto di svolgere attività di controllo di una vettura, parcheggiata sulla pubblica via, quando sopraggiungeva l'imputato che inveiva contro gli operanti, per poi allontanarsi. Attraverso le indagini eseguite e l'acquisizione del cartellino foto-segnaletico della proprietaria dell'auto si verificava che l'uomo, intervenuto in fase di accertamento e che aveva rifiutato la declinatoria - delle generalità era il marito dell'intestataria del veicolo, fisicamente riconosciuto dagli operanti.

2. Ricorre per cassazione Beleshku Arben con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione sulla identificazione dell'imputato. Non si era spiegato come Belshku fosse stato identificato, avendo fatto riferimento gli operanti alla visione del cartellino foto segnaletico che non era stato versato in atti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata indicazione delle ragioni che avevano indotto a ritenere la colpevolezza dell'imputato, poiché non si era spiegato se la mancata declinazione delle generalità fosse dovuta al convincimento che egli non fosse tenuto a darle in ragione della tutela delle minoranze linguistiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Si tratta di un ricorso che in sostanza mette in discussione solo elementi di fatto, discutendo della valutazione sul tema di fatto e sul risultato della prova già scrutinato dal giudice di merito. In particolare, le considerazioni svolte attestano come l'identificazione del soggetto sia avvenuta attraverso la verifica dei cartellini foto segnaletici e attraverso la dichiarazione operata dai testi della polizia municipale, dichiarazione che ha una valenza fidefacente, sul dato di fatto, resa nel contraddittorio delle parti e rispetto alla quale non è stato allegato nessun elemento che potesse indurre a una conclusione di mendacio da parte dell'agente di polizia municipale stesso.

Non è, pertanto, il mancato versamento in atti dei cartellini foto segnaletici ad annullare o a rendere fragile il quadro di prova, potendo disporsi della dichiarazione del teste che ha visionato il cartellino stesso e ha deposto su quel particolare, spiegando che il soggetto ritratto era l'imputato, cioè il marito della donna che, tra l'altro, era proprietaria della vettura, oggetto di controllo. 3.2. Il secondo motivo è perplesso e come tale è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non censura un vizio della motivazione in senso stretto, ma una forma perplessa di articolazione del ragionamento logico, giungendo a una critica del contenuto del materiale probatorio piuttosto che all'individuazione di un vizio di legittimità.

D'altro canto, il riferimento alla mancata declinazione delle generalità per ragioni collegate alla tutela delle minoranze linguistiche introduce forme alternative di valutazione probatoria e piattaforme ricostruttive puramente ipotetiche non ammissibili in sede di legittimità. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa per le ammende, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro nei confronti della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. Il C