Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 9500/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9500/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 9/2/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica in sede, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Sandra Lidia Asaro con sentenza del Tribunale di Marsala del 9/11/2017, irrevocabile il 3/3/2020, rilevando che la Asaro era stata condannata con sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 1°/12/2011, definitiva il 21/2/2012, alla pena non sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione, e che il cumulo delle pene supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 163 cod. pen, art. 648 cod. proc. pen, art. 674 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9500/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta da un canto manifesta- mente infondato, e dall'altro aspecifico per non avere allegato la conoscenza del precedente ostativo da parte del primo giudice. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il cumulo delle pene ai fini della concessione - e dunque della revoca - della sospensione condizionale della pena si opera anche con riguardo ad una precedente condanna a pena non sospesa (Sez. 1, n. 30729 del 20/06/2013, Hassan, Rv. 256206). 1.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale remissione della pena reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena guida recidiva in stato di ebbrezza differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 163 cod. pen
pen., poiché la sentenza che aveva concesso il beneficio ex art. 163 cod pen.
art. 648 cod. proc. pen
Si censura ancora l'inosservanza dell'art. 648 cod. proc. pen., poiché la sentenza che aveva concesso il beneficio ex art.
art. 674 cod. proc. pen
Quanto al secondo motivo, si osserva che l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASARO SANDRA LIDIA, nata a TORINO il 29/03/1970 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, PIETRO MOLINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. I.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/2/2021, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica in sede, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Sandra Lidia Asaro con sentenza del Tribunale di Marsala del 9/11/2017, irrevocabile il 3/3/2020, rilevando che la Asaro era stata condannata con sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 1°/12/2011, definitiva il 21/2/2012, alla pena non sospesa di un anno e dieci mesi di reclusione, e che il cumulo delle pene supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, avv. Stefano Pellegrino, deducendo erronea applicazione degli artt. 163, 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen. nonché mancanza e mani- festa illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. Invero, il giudice dell'esecuzione ha indebitamente cumulato alla pena di mesi sette e giorni quindici di reclusione, condizionalmente sospesa, di cui alla prima sentenza, la pena nòn sospesa inflitta con una precedente sentenza, mentre ai fini della previsione di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. la possibilità del cumulo riguarda unicamente le condanne a pena sospesa. 2.2. Si censura ancora l'inosservanza dell'art. 648 cod. proc. pen., poiché la sentenza che aveva concesso il beneficio ex art. 163 cod pen. è ormai divenuta irrevocabile, senza statuizioni in punto di revoca della sospensione condizionale della pena, pur avendo la Corte di appello valutato l'esistenza di precedenti penali dell'Asaro (laddove si erano negate le circostanze attenuanti generiche proprio in base ai "gravi e gravissimi precedenti penali" dell'imputata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta da un canto manifesta- mente infondato, e dall'altro aspecifico per non avere allegato la conoscenza del precedente ostativo da parte del primo giudice. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il cumulo delle pene ai fini della concessione - e dunque della revoca - della sospensione condizionale della pena si opera anche con riguardo ad una precedente condanna a pena non sospesa (Sez. 1, n. 30729 del 20/06/2013, Hassan, Rv. 256206). 1.2. Quanto al secondo motivo, si osserva che l'incidente di esecuzione proposto ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen.

è la sede appropriata per rimediare ad errori incolpevoli dei giudici della cognizione nella concessione della sospensione condizionale della pena in violazione della legge. Ciò premesso, il ricorso non ha allegato che il primo giudice avesse avuto conoscenza della causa ostativa alla concessione del beneficio, ed anche l'allega- zione di detta conoscenza in capo al giudice di appello risulta generica, senza alcun riferimento agli atti di quel giudizio; né osta il rilievo della ricorrente per cui tale revoca avrebbe dovuto essere pronunciata dalla Corte di appello, che aveva reso una valutazione implicita di tale punto laddove aveva considerato i "gravi e gravissimi precedenti penali" dell'imputata al fine di negarle le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., in quanto ciò non ne preclude il rilievo in sede esecutiva.

Sul punto deve darsi seguito all'orientamento di legittimità che ha affermato «È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice di appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione» (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076;

Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30709 del 10/05/2019, Coccia, Rv. 276504).

2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno