Sentenza — n. 9497/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 15/12/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala ha respinto la richiesta della Procura della Repubblica in sede di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Ivo Pizzo con séntenza del Tribunale di Marsala del 21/4/2017, irrevocabile il 7/9/2018. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la sentenza del GIP di Marsala del 7/3/2013 (n. 1 della richiesta di revoca del Pm) risultava emessa a carico di Ivo Pizzo, nato a Mazara del Vallo il 18/6/1963, e non 1983, anno di nascita dell'odierno condannato, sicché - ipotizzando un caso di omonimia - ha respinto la richiesta di revoca del beneficio ritenendo che ne mancassero i presupposti, in quanto uno dei precedenti benefici non risultava intestato all'interessato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9497/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, lamentando violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO il TRIBUNALE di MARSALAnel procedimento a carico di: PIZZO IVO, nato a MAZARA DEL VALLO il 18/06/1983 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI ORSI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala. A
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/12/2020, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala ha respinto la richiesta della Procura della Repubblica in sede di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Ivo Pizzo con séntenza del Tribunale di Marsala del 21/4/2017, irrevocabile il 7/9/2018. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la sentenza del GIP di Marsala del 7/3/2013 (n. 1 della richiesta di revoca del Pm) risultava emessa a carico di Ivo Pizzo, nato a Mazara del Vallo il 18/6/1963, e non 1983, anno di nascita dell'odierno condannato, sicché - ipotizzando un caso di omonimia - ha respinto la richiesta di revoca del beneficio ritenendo che ne mancassero i presupposti, in quanto uno dei precedenti benefici non risultava intestato all'interessato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, lamentando violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione ha omesso di accertare, mediante acquisizione della sentenza del GIP del Tribunale di Marsala del 7/3/2013, se Ivo Pizzo, nato nel 1983, abbia beneficiato più di due volte della sospensione condizionale della pena. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, con riguardo al deficit di allegazione documentale. Invero, il Pubblico ministero ricorrente ha affermato che - alla stregua della coincidenza di tutti i dati anagrafici, ad eccezione dell'anno di nascita - il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto porsi il dubbio che si trattasse di un errore del sistema informativo e dunque, acquisita la sentenza in questione, avrebbe dovuto verificare le generalità del condannato.
Orbene, il ricorso non ha allegato detta sentenza, né essa risulta agli atti del procedimento. Ciò comporta l'impossibilità per questa Corte di verificare l'assunto del ricorrente, e, d'altro canto, è lo stesso Pubblico ministero che ha ipotizzato trattarsi di un errore degli addetti al sistema informativo del Casellario; pertanto, finché detto errore non sarà emendato con l'apposita procedura ai sensi dell'art. ART. 40 (L) dPR 14 novembre 2002, n.313, non è attuale una diversa soluzione. La richiesta di revoca della sospensione condi- zionale della pena potrà eventualmente essere rinnovata a seguito della correzione dell'errore rilevato dal Pubblico ministero.
2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, trattandosi di ricorso della parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il giorno 16 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presicrente \„›.Teresa Liuni L(A, Stefano Mog