Sentenza — n. 9489/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata ad Alberto Pietro Agosta la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e altri reati scopo di un'associazione finalizzata al contrabbando di gasolio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen; Sentenza — n. 9489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 416 cod. pen. e altri reati scopo di un'associazione finalizzata al contrabbando di gasolio.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGOSTA ALBERTO PIETRO (RINUNCIANTE) nato a CATANIA il 31/08/1986 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata ad Alberto Pietro Agosta la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e altri reati scopo di un'associazione finalizzata al contrabbando di gasolio.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Alberto Pietro Agosta, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, con riguardo sia all'individuazione delle esigenze cautelari, sia alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere.
3. In data 22 ottobre 2021 è pervenuta valida dichiarazione di rinuncia al ricorso personalmente sottoscritta dall'interessato, oltre che dal suo difensore.
4. In ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equamente determinata in euro cinquecento (anche in considerazione della data di intervento della rinuncia ben precedente a quella dell'udienza), in favore della Cassa della ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presid