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Sentenza — n. 9484/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 6 luglio 2021, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Lamghari Salah Eddine, il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato al predetto con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale di Fermo in data 9.3.2021, irrevocabile dal 25.3.2021.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale di Fermo in data 9.3.2021, irrevocabile dal 25.3.2021.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena liberazione condizionale sospensione delle prestazioni revoca dell'esecutore testamentario revoca dell'aiuto d'emergenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza del 6 luglio 2021, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Lamghari Salah Eddine, il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato al predetto con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 666 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAMGHARI SALAH EDDINE nato il 03/01/1997 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del PG., dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2021, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Lamghari Salah Eddine, il beneficio della sospensione condizionale della pena, applicato al predetto con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal medesimo Tribunale di Fermo in data 9.3.2021, irrevocabile dal 25.3.2021.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Laghari, avvocato Giuliano Giordani, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta de plano, senza che venisse fissata udienza camerale partecipata. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per avere erroneamente ritenuto che la sospensione condizionale della pena fosse stata concessa per la terza volta. 2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 168, comma 3, cod. pen. e 164 cod. pen., nonché vizio di motivazione, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo a tal fine detto giudice acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il primo motivo di ricorso, di natura preliminare e assorbente rispetto agli altri, è fondato e merita accoglimento. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto alla revoca della sospensione condizionale della pena senza fissare udienza in camera di consiglio, alla stregua di quanto previsto, per tutti i procedimenti di esecuzione, dall'art. 666 cod. proc. pen., è affetto da una nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto determinante l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza" (Cass. Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Rv. 274556 - 01; conformi, tra le tante, Cass.2 i. Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, Rv. 239994; Cass. Sez. 3, n. 1439 del 16/12/2005 (dep. 2006), Rv. 233317 - 01; Cass. Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, Rv. 245574 - 01, riguardante l'assimilabile ipotesi della revoca dell'indulto).

5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Fermo perché proceda, nel contraddittorio tra le parti, a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso, il 15 febbraio 2022 Il Consigliere es