Cassation annuls execution order due to failure to apply Constitutional Court ruling raising suspension penalty limit to four years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Ravenna's order refusing to suspend the execution of a criminal sentence. The defendant argued that the underlying crime of robbery did not preclude suspension under the relevant law, while the Public Prosecutor contended the total sentence exceeded the statutory limit. The court ruled that the lower court ignored the Constitutional Court's 2018 decision, which raised the maximum penalty threshold for suspension to four years, thereby mandating the suspension in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 4-bis, legge 354/1975; Art. 136 Cost.: The execution of a criminal sentence must be suspended if the total penalty does not exceed four years, as established by the Constitutional Court, and robbery only precludes suspension if it constitutes an aggravated offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KILANI KHOUBAIB nato il 18/09/1989 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui Kilani Khoubaib contestava la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica in forza dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Secondo il condannato, le condanne riportate non erano ostative alla sospensione dell'ordine di esecuzione, riguardando reati non compresi tra quelli di cui all'art. 4-bis legge 354 del 1975. Secondo il giudice, la censura mossa non era pertinente: il Pubblico Ministero, effettuato correttamente il cumulo e computata la pena complessiva in anni 3 e giorni 4 di reclusione e giorni 20 di arresto, non aveva sospeso l'ordine di esecuzione in quanto la pena da espiare era superiore ad anni tre di reclusione; inoltre, Kilani non poteva beneficiare dell'ipotesi prevista dall'art. 47 ter, comma 1, legge 354 del 1975.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Khoubaib Kilani, deducendo violazione di legge. Il provvedimento impugnato era stato emesso sull'erroneo presupposto che il reato di cui all'art. 628 cod. pen. sia ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione. Al contrario, tale reato rileva esclusivamente se trattasi di reato fine di un'associazione per delinquere, come previsto dall'art. 4-bis legge 354 del 1975: nel caso di specie il delitto associativo non era mai stato contestato. Quanto, poi, alla motivazione dell'ordinanza impugnata, la stessa non teneva conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2018, che aveva innalzato il limite di pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione a quattro anni. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio dell'ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. L'ordinanza ignora gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2018, in conseguenza della quale il pubblico ministero deve sospendere l'esecuzione della pena detentiva - in presenza degli altri presupposti - se la stessa I non è superiore a quattro anni. Quanto, invece, al titolo di reato che ha dato origine alla condanna in esecuzione, occorre ricordare che la sospensione dell'esecuzione è preclusa, con riferimento al delitto di rapina, solo se si tratta di delitto aggravato ai sensi del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., come espressamente previsto dall'art. 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Ravenna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna. Cos