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Sentenza — n. 9481/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9481/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza funzionale sulla richiesta del Procuratore generale di revoca del beneficio dell'indulto nei confronti di Antonino Belcastro. Secondo l'ordinanza, la competenza funzionale era del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, atteso che la sentenza della Corte di appello del 3/7/2018 aveva confermato integralmente quella di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9481/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo violazione dell'art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria era stata annullata con rinvio dalla Cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; di conseguenza doveva trovare applicazione l'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. che attribuisce la competenza al giudice del rinvio. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ricusazione del pubblico ministero declinatoria di competenza revisione della sentenza penale ritiro della domanda di revisione impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 28 cod. proc. pen
che, con riferimento alle sentenze, non prevede l'impugnabilità di quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto a norma dell'art. 28 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: BELCASTRO ANTONINO nato a RIZZICONI il 16/01/1963 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Luigi Orsi che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza funzionale sulla richiesta del Procuratore generale di revoca del beneficio dell'indulto nei confronti di Antonino Belcastro. Secondo l'ordinanza, la competenza funzionale era del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi, atteso che la sentenza della Corte di appello del 3/7/2018 aveva confermato integralmente quella di primo grado.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo violazione dell'art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria era stata annullata con rinvio dalla Cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; di conseguenza doveva trovare applicazione l'art. 665, comma 3, cod. proc. pen. che attribuisce la competenza al giudice del rinvio. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Luigi Orsi, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Alla luce del chiaro disposto dell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., questa Corte ha affermato il principio secondo cui la competenza in materia di esecuzione, nel caso in cui una sentenza sia divenuta definitiva soltanto in relazione ad alcuni capi o punti, essendo stato dalla Corte di cassazione disposto l'annullamento della stessa con rinvio in relazione ad altri, appartiene funzionalmente al giudice di rinvio, anche qualora questi non si sia ancora pronunciato (Sez. 1, n. 3451 del 27/11/2017, dep. 24/01/2018, Zanisi, Rv. 272407).

Si deve ricordare che, attesa la natura funzionale della competenza del giudice dell'esecuzione, l'incompetenza può essere dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Marfella, Rv. 233583); non si applica, quindi, il principio posto dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. che, con riferimento alle sentenze, non prevede l'impugnabilità di quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà sulla richiesta del Procuratore generale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 1. ..\