Sentenza — n. 9478/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Milano, con il decreto indicato in epigrafe, confermava quello del Tribunale di Como, con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione di quattro immobili siti a Como - rispettivamente in piazza Matteotti n. 4, in via Virgilio n. 1, in via Paoli n. 67 e in via Varesina 13/A - nei confronti degli eredi di Crescenzo Castiello, deceduto il 25 gennaio 2017. Il decreto di primo grado era stato appellato, oltre che da Giovanna Monticello, da Filomena La Montagna, Mauro Castiello, Paolo Castiello, Salvatore Castiello, Mariana Barladianu, Ciro Castiello, Marco Castiello e Antonio Castiello, eredi di Crescenzo Castiello e/o formali intestatari dei beni confiscati. La Corte di appello, esaminando i motivi dell'impugnazione congiuntamente proposta da questi ultimi con riguardo alla confisca degli immobili in piazza Matteotti, in via Paoli e in via Varesina, premetteva che non era stato contestato l'accertamento in primo grado della pericolosità di Crescenzo Castiello (ricondotta alle ipotesi di cui all'art. 4 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 9478/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tale acquisto a titolo oneroso spezzava ogni precedente riferibilità del bene a Crescenzo Castiello e provava le condizioni di buona fede di Paolo Castiello, non avendo lo stesso mai ricevuto le notifiche relative al precedente procedimento. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 24, d.lgs. 159 del 2011. Rileva che la Corte di appello, ritenendo il requisito della sperequazione, ha superficialmente esaminato le condizioni reddituali della famiglia Castiello, svolgendo affermazione contraddittorie e del tutto illogiche, in particolare con riguardo alla posizione di Paolo Castiello.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASTIELLO MARCO nato a COMO( ITALIA) il 22/03/2008 CASTIELLO CIRO nato a COMO( ITALIA) il 23/08/2002 LA MONTAGNA FILOMENA nato_a NAPOLI( ITALIA) il 03/03/1950 CASTIELLO PAOLO nato a ACERRA( ITALIA) il 23/08/1980 CASTIELLO MAURO nato a ACERRA il 25/01/1979 CASTIELLO SALVATORE nato a NAPOLI il 21/10/1974 BARLADIANU MARIANA natail 18/01/1974 CASTIELLO ANTONIO nato a ACERRA il 16/11/1975 avverso il decreto del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, cha ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con il decreto indicato in epigrafe, confermava quello del Tribunale di Como, con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione di quattro immobili siti a Como - rispettivamente in piazza Matteotti n. 4, in via Virgilio n. 1, in via Paoli n. 67 e in via Varesina 13/A - nei confronti degli eredi di Crescenzo Castiello, deceduto il 25 gennaio 2017. Il decreto di primo grado era stato appellato, oltre che da Giovanna Monticello, da Filomena La Montagna, Mauro Castiello, Paolo Castiello, Salvatore Castiello, Mariana Barladianu, Ciro Castiello, Marco Castiello e Antonio Castiello, eredi di Crescenzo Castiello e/o formali intestatari dei beni confiscati. La Corte di appello, esaminando i motivi dell'impugnazione congiuntamente proposta da questi ultimi con riguardo alla confisca degli immobili in piazza Matteotti, in via Paoli e in via Varesina, premetteva che non era stato contestato l'accertamento in primo grado della pericolosità di Crescenzo Castiello (ricondotta alle ipotesi di cui all'art. 4 lett.
a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011), così come la perimetrazione temporale di tale pericolosità. Nel prosieguo la motivazione del provvedimento di secondo grado si soffermava a confutare le doglianze concernenti le intestazioni fiduciarie e la sproporzione degli impieghi rispetto alle entrate lecite, con riferimento a ciascuno degli immobili di cui sopra. Quanto all'appartamento sito in piazza Matteotti, i Giudici distrettuali esponevano che esso era risultato abitato al momento del sequestro da Filomena La Montagna e Paolo Castiello, rispettivamente moglie e figlio di Crescenzo Castiello.
Il bene, prima della morte di quest'ultimo, era stato interessato da tre trasferimenti, l'ultimo dei quali in favore di Marianna Barladianu, nuora di Salvatore Castiello, avendone sposato il figlio Paolo. Come chiaramente emergeva dalle stesse dichiarazioni di Marianna Barladianu, anche in tal caso si era trattato di un'operazione di compravendita svolta per conto di Crescenzo Castiello e tramite un suo apporto di denaro (non proporzionato rispetto alle entrate lecite così come accertate). Crescenzo Castiello, al momento della morte, ossia il 25 gennaio 2017, aveva la disponibilità del bene, tanto che continuava a destinarlo ad abitazione di sua moglie Filomena La Montagna.
Il medesimo immobile, non caduto in successione ereditaria, ma rimasto sempre nella disponibilità del proposto, in data 15 maggio 2017 era stato interessato da altro atto pubblico di compravendita, in cui figurava quale parte venditrice Marina Barladinu (rimasta fino allora formale intestataria) e quali parti acquirenti, per la nuda proprietà, Paolo Castiello e, per l'usufrutto, Filomena La Montagna. Costoro non potevano ritenersi acquirenti di buona fede del bene, in quanto l'operazione appena citata era stata effettuata prima dell'avvio del procedimento in trattazione, ma dopo l'emissione di un 2 54/( decreto con cui era stato dichiarato non a luogo provvedere in ordine alla stessa iniziativa di prevenzione, poiché avviata quando Crescenzo Castiello era già deceduto.
Sequenza, questa, di certo sintomatica della volontà di sottrarre il bene alla procedura. Ne derivava la dichiarazione di nullità pure di tale ultima compravendita ex art. 26, comma, 1 d. Igs. n. 159 del 2011. Dunque, anche la confisca dell'immobile in piazza Matteotti n. 4 risultava correttamente disposta.
2. Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli propongono ricorso per cassazione, tramite il comune difensore e a mezzo di un unico atto, Filomena La Montagna, Mauro Castiello, Paolo Castiello, Salvatore Castiello, Mariana Barladianu, Ciro Castiello, Marco Castiello e Antonio Castiello. Le doglianze vengono esposte in tre motivi. 2.1. Il primo lamenta violazione degli artt. 24 e 26, d. Igs. n. 159 del 2011. Rileva che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 26 sopra citato, ai fini della confisca, in caso di atti di trasferimento, occorre provare l'intestazione puramente fittizia del bene e la corrispondente disponibilità in capo al proposto.
Per quanto attiene all'immobile sito in piazza Matteotti, lo stesso decreto impugnato ha però escluso quanto sopra, rilevando infatti che tale immobile era stato sempre abitato solo della moglie "separata" di Crescenzo Castiello. Questi di conseguenza non si era occupato delle vicende relative al bene in questione. Il che comportava l'impossibilità di applicare le presunzioni di cui a detta norma. L'immobile, per altro verso, era stato acquistato nel 2017 da Paolo Castiello, attraverso la corresponsione di un assegno dell'importo di euro 50.000,00 e l'accensione di un mutuo per il pagamento della restante parte del prezzo.
Tale acquisto a titolo oneroso spezzava ogni precedente riferibilità del bene a Crescenzo Castiello e provava le condizioni di buona fede di Paolo Castiello, non avendo lo stesso mai ricevuto le notifiche relative al precedente procedimento. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 24, d.lgs. 159 del 2011. Rileva che la Corte di appello, ritenendo il requisito della sperequazione, ha superficialmente esaminato le condizioni reddituali della famiglia Castiello, svolgendo affermazione contraddittorie e del tutto illogiche, in particolare con riguardo alla posizione di Paolo Castiello.
Ciò perché ha rilevato che negli anni 2014 e 2015 era riscontrabile "una modestissima perequazione certamente incompatibile con investimenti immobiliari", senza alcuna specificazione dell'acquisto al quale poteva farsi riferimento e dunque tenere conto di quanto emerso a proposito dei pagamenti relativi alla compravendita del maggio 2017, di cui pertanto non poteva risultare la provenienza da fonti di origine illecita. 2.3. Il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione con riguardo alla confisca dell'immobile sito in Piazza Matteotti, sulla base di obiezioni che sostengono l'inconferenza di quanto rilevato in proposito nel decreto, avendo esso omesso di considerare la capacità reddituale di Paolo Castiello e l'assenza della notifica della prima richiesta di applicazione della misura, sicché la confisca in tal caso poteva investire semmai solamente le somme versate nel 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. I primi due motivi del ricorso espongono generiche critiche prive di ogni confronto con l'ampia motivazione del decreto impugnato, poiché, soffermandosi sulla sola affermazione circa l'esistenza nel 2014 e 2015 di una "modestissima perequazione" senza rapportarla all'entità degli esborsi considerati nel periodo, non hanno alcuna idoneità a rappresentare la violazione dei principi in materia di confisca dei beni intestati ai terzi che la difesa di volta in volta passa in rassegna. Gli stessi motivi per il resto e il successivo terzo motivo deducono e ribadiscono censure tutte rivolte alla confisca dell'immobile di via Matteotti.
Tali censure, quando continuano ad appuntarsi sulla verifica della sperequazione ingnorano i passaggi dell'articolata motivazione del decreto che appropriatamente si rapportano all'epoca di ciascun acquisto di Crescenzo Castiello tramite intestazioni a terzi individuati come solo apparenti proprietari. I precisi e appropriati ragionamenti al riguardo esposti si riferiscono anche all'immobile di piazza Matteotti, al momento del decesso rimasto intestato alla prestanome Barladianu. Il decreto spiega che si trattava di una titolarità solo formale preceduta da altri fittizi trasferimenti del medesimo bene.
Barladianu, all'atto dell'acquisito a proprio nome, compariva anch'ella solo formalmente e coerentemente in seguito non esercitava alcun diritto corrispondente alla titolarità della proprietà del bene, disponendone invece uti dominus l'artefice dell'operazione e dell'investimento, ossia Crescenzo Castiello. Egli perciò poteva destinarlo ad abitazione della moglie. Ne consegue, sul piano della mera constatazione, che il decesso di Crescenzo Castiello non poteva mutare la condizione di mera intestataria fittizia assunta da Barladianu, se non per il fatto che la stessa veniva ad assumerla rispetto agli eredi subentrati nella posizione di Crescenzo Castiello, quanto alla piena disponibilità del bene.
Rimane così chiaramente esclusa la circostanza che il movimento di denaro figuratamente intervenuto al momento del trasferimento del 2017 potesse costituire il reale pagamento di un prezzo in favore dell'intestataria fittizia gravante a carico del figlio di Crescenzo Castiello. Per questo nel decreto si rappresenta che si trattava di un'operazione fittizia congegnata da parte di chi aveva già la piena disponibilità del bene e intendeva sottrarlo all'applicazione della misura di prevenzione, dopo la conoscenza del primo sequestro e una volta intervenuta la dichiarazione di improcedibilità in ordine alla prima proposta.
Da ciò è derivata la la dichiarazione di nullità dell'atto di vendita sopraggiunto nel 2017 e recante quali acquirenti Paolo Castiello e La Mantagna, trattandosi di un'operazione accertata come fittizia ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
3. Le doglianze mosse nei tre motivi del ricorso, quando evocano la capienza delle disponibilità economiche di Paolo Castello in rapporto all'esborso che compare in occasione dell'operazione di compravendita del 2017, non tengono conto che le spiegazioni motivazionali non dovevano considerare tale momento per verificare la sperequazione, una volta che il proposto era già deceduto. I ragionamenti di merito, di cui la difesa non tiene conto, si fondano piuttosto su quanto accertato in ordine alle precedenti vicende del bene, che lo rendevano formalmente intestato a una persona avente la veste di prestanome.
I rilievi così non spiegano in che modo sarebbe potuta intervenire un'operazione diversa da quella della fittizia retrocessione col relativo pagamento anch'esso fittizio, poiché riferibile a chi era già subentrato nella disponibilità uti dominus del bene al precedente reale titolare, essendo quest'ultimo deceduto. Per contrastare l'apparato motivazionale di merito, la difesa per il resto introduce elementi meramente rivalutativi. Nel far ciò chiama in causa situazioni di mera detenzione del bene da parte della La Montagna già prima del decesso del proposto, che però ne era rimasto l'effettivo titolare, avendolo questi acquistato tramite prestanome e perciò destinato ad abitazione della moglie, pur dopo la separazione.
Lo stesso approccio contraddistingue le altre doglianze che asseriscono l'assenza di formali notifiche relative al primo procedimento di prevenzione, il cui andamento e sequestro però riguardava un bene già abitato dalla medesima La Montagna figurante poi come acquirente dalla prestanome. Una vendita di cui il chiaro iter motivazionale, fondato sull'apprezzamento delle pregresse e coeve emergenze e della sequenza temporale, rappresenta l'accertamento della fittizietà, così da dichiararne la nullità senza ricorrere alle presunzione del comma 2 dell'art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 citate nel ricorso.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nessuna delle censure mosse avverso la decisione può minimamente rappresentare le violazioni di legge che rilevano in sede di sindacato di legittimità nella materia di cui trattas Si tratta, pertanto, di censure tutte manifestamente infondate.5. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al