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Sentenza — n. 9466/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9466/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nei confronti di Maurizio Aversa sono stati ascritti i reati di violenza contro inferiore, in danno del maresciallo Pietro Grilli, (capo A) e di insubordinazione con ingiuria aggravata, nei confronti del luogotenente Massimiliano Massimi, (capo B), fatti commessi in Pescia il 19 marzo 2018. Nel medesimo procedimento è stato ascritto a Pietro Grilli il reato di insubordinazione con violenza, in danno del luogotenente Maurizio Aversa, (capo C) fatto pure commesso in Pescia il 19 marzo 2018. Gli imputati Maurizio Aversa e Pietro Grilli si sono costituiti, reciprocamente, parte civile; anche Massimiliano Massimi si era costituito parte civile contro Maurizio Aversa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice di appello, peraltro, ha ritenuto che la condotta di Pietro Grilli in danno dell'Aversa fosse giustificata da legittima difesa a fronte dell'aggressione appena subita dall'Aversa.

Parole chiave

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gravi addebiti penali confessione mancanze gravi falsa dichiarazione della parte mancata prova di parzialità lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AVERSA MAURIZIO, nato a MISTRETTA il 13/11/1968 nel procedimento a carico di quest'ultimo e di GRILLI PIETRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 15/01/1983 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. Francesco Ufilugelli che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato MATRONE FRANCESCO conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni con memoria e nota spese. Il Presidente informa che la parte relativa alla memoria verrà stralciata. L'avvocato FERRINI ANDREA conclude chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di Maurizio Aversa sono stati ascritti i reati di violenza contro inferiore, in danno del maresciallo Pietro Grilli, (capo A) e di insubordinazione con ingiuria aggravata, nei confronti del luogotenente Massimiliano Massimi, (capo B), fatti commessi in Pescia il 19 marzo 2018. Nel medesimo procedimento è stato ascritto a Pietro Grilli il reato di insubordinazione con violenza, in danno del luogotenente Maurizio Aversa, (capo C) fatto pure commesso in Pescia il 19 marzo 2018. Gli imputati Maurizio Aversa e Pietro Grilli si sono costituiti, reciprocamente, parte civile; anche Massimiliano Massimi si era costituito parte civile contro Maurizio Aversa.

Con la sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2020 dal Tribunale militare di Roma Maurizio Aversa era stati riconosciuto colpevole del reato ascritto al capo A, con condanna risarcitoria generica in favore della parte civile Pietro Grilli, e quest'ultimo era stato dichiarato colpevole del reato ascritto al capo C, con condanna risarcitoria generica in favore della parte civile Maurizio Aversa. Quest'ultimo veniva assolto dalla imputazione di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato. La Corte militare di appello - adita con impugnazione presentata dagli imputati Grilli e Aversa e dalla parte civile Massimi - con sentenza pronunciata in data 11 maggio 2021 ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto l'imputato Pietro Grilli dal reato ascritto al capo C perché il fatto non costituisce reato, con conferma nel resto.

Le sentenze di merito hanno accertato sulla base della testimonianza di Massimiliano Massimi e delle dichiarazioni dell'imputato Pietro Grilli che, il giorno 18 marzo 2018, presso la stazione carabinieri di Pescia, all'interno della stanza del comandante Massimi, si erano trovati gli imputati, entrambi effettivi della menzionata stazione, con il comandante. Nell'occasione il maresciallo Grilli aveva chiesto al luogotenente Aversa spiegazioni sulla procedura seguita in occasione di un fermo di uno extracomunitario irregolare, e il luogotenente aveva reagito colpendo l'inferiore con una testata.

Il maresciallo Grilli aveva quindi, a sua volta, colpito il luogotenente Aversa con uno spintone facendolo cadere all'indietro; erano poi entrati nella stanza i vice brigadieri Sanarico e Aschettino che vedevano il comandante Massimi aiutare Aversa a sollevarsi da terra.Le Corti di merito hanno ritenuto l'attendibilità della testimonianza del luogotenente Massimi e delle conformi dichiarazioni dell'imputato Grilli, riscontrate dalle certificazioni mediche dell'ecchimosi in fronte subita da Grilli. La Corte militare di appello ha confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di Aversa, osservando che il dato relativo ai contrasti personali esistenti tra Aversa e i suoi accusatori non era idoneo a incidere sulla valutazione compiuta, a fronte della convergenza delle dichiarazioni e del riscontro desumibile dalle certificazioni mediche.

Il giudice di appello, peraltro, ha ritenuto che la condotta di Pietro Grilli in danno dell'Aversa fosse giustificata da legittima difesa a fronte dell'aggressione appena subita dall'Aversa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Massimo Aversa, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con i motivi dal primo al quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. La Corte militare di appello, che pur ha dato atto della situazione di grave contrapposizione tra l'imputato Aversa e gli accusatori Massimi e Grilli, non ne aveva tenuto conto, pur essendo elementi idonei a fondare l'ipotesi alternativa, da subito prospettata dall'imputato Aversa, laddove aveva dichiarato di essere caduto nel "trabocchetto" che gli era stato predisposto, secondo il quale egli sarebbe stato calunniato dai colleghi.

Il secondo giudice si era limitato a dar atto dell'esistenza di personale contrapposizione tra le parti, senza considerare le molteplici emergenze processuali significative dei sentimenti di gelosia e rancore maturati dal luogotenente Massimi nei confronti di Aversa, né le dichiarazioni mendaci rese dallo stesso Massimi in ordine alla sua non conoscenza dell'episodio in relazione al quale Grilli aveva chiesto spiegazioni ad Aversa. Anche con riguardo a Grilli erano emersi dati significativi di una manifesta contrapposizione con Aversa. Tali dati non erano stati considerati dal secondo giudice, che, quindi, data la evidente incidenza sulla logica congruità della valutazione delle dichiarazioni di accusa, era incorso nel travisamento di prova.

Nella valutazione della attendibilità del compendio dichiarativo di accusa non era stato valutato, al di là del personale contrasto verso l'accusato, il dato costituito dalla costituzione di parte civile, proposta dai due accusatori, contro Aversa. Dato oggettivo che, di per sé, avrebbe imposto un approfondito vaglio di attendibilità.Era stata ritenuta la convergenza di ulteriori dati probatori a riscontro delle dichiarazioni accusatorie. Tale giudizio era stato determinato da travisamento delle prove medesime. Infatti: il teste Sanarico aveva riferito di aver notato, solo dopo il fatto e, precisamente, dopo che Grilli era rimasto da solo nel suo ufficio per un'ora, che lo stesso presentava "lieve rossore sulla fronte"; il teste Aschettino aveva riferito solo di aver visto che Grilli lamentava dolore alla testa, dove non erano visibili ecchimosi; il teste Vellucci, intervenuto un'ora dopo il fatto, aveva visto un piccolo arrossamento sulla fronte; il teste Vignola non aveva visto ematomi sulla fronte; la teste Politano aveva riferito che Grilli, presentatosi per ricevere le cure del caso, aveva dichiarato di essere caduto; il referto del dott.

Michelotti aveva attestato la presenza di arrossamento alla guancia sinistra. Con il quinto motivo viene denunciata violazione di legge del giudizio che aveva riconosciuto che la condotta ascritta a Pietro Grilli era giustificata da legittima difesa. Infatti, tra l'ipotetica azione aggressiva di Aversa e la reazione di Grilli mancava "attualità", e comunque, la insussistenza della azione aggressiva di Aversa determina l'infondatezza del giudizio sulla legittima difesa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. La difesa di Maurizio Aversa ha denunciato il difetto di motivazione dell'accertamento compiuto dal secondo giudice, che aveva ricostruito il fatto come un'aggressione compiuta (con una testata) da Aversa in danno del Grilli, che aveva reagito (con uno spintone) per difendersi. L'articolata censura motivazionale riguarda il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste Massimi e dell'imputato Grilli, e la considerazione di altri elementi probatori a riscontro delle accuse formulate contro l'imputato ricorrente.Da una parte, i giudici del merito non avevano tenuto conto della situazione di conflittualità personale esistente all'epoca del fatto tra gli accusatori e l'accusato e, dall'altra, avevano valorizzato come riscontri dati relativi alla sintomatologia soggettiva riferita dalla persona offesa, e rimasta priva di conferme oggettive.

I motivi sono infondati. La sentenza di appello, nella doverosa valutazione della testimonianza Massimi, unica prova diretta del fatto e della sua ascrivibilità all'imputato Aversa, ha tenuto conto delle particolari relazioni personali con gli imputati Grilli e Aversa, ritenendo, con motivazione che in questa sede non può essere censurata, che, peraltro, non fossero tali da indurre il Massimi ad una testimonianza falsa e calunniosa. I giudici del merito hanno considerato anche altri elementi, provenienti da altri fonti probatorie, ritenuti a riscontro dell'accusa.

I testi Sanarico e Aschettino erano intervenuti nell'immediatezza, prendendo contezza del fatto che i colleghi militari erano venuti alle mani e che, in particolare, il Grilli era stato colpito al capo, circostanza che oggettivamente riscontra la ricostruzione del fatto operata dal teste Massimi. La ricostruzione del fatto operata dal secondo giudice fonda la corretta valutazione della reazione del Grilli, che aveva allontanato Aversa dandogli uno spintone, come atto di legittima difesa. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Grilli Pietro, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Grilli Pietro che liquida in c