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Sentenza — n. 9222/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9222/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9222/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOZZI MARCO ANGELO nato a MILANO il 13/09/1966 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa irrogate a Marco Angelo Bozzi, condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e per quello di bancarotta fraudolenta documentale, commessi quale amministratore e poi quale liquidatore della B&B Domus Milano s.r.l.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 9222/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo ha dedotto difetto per contraddittorietà della motivazione. Gli argomenti spesi per giustificare la durata delle pene accessorie non sono coerenti con quelli utilizzati per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, I.f.), la sua prevalenza sulle aggravanti, e la quantificazione della pena principale nel minimo edittale. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Parole chiave

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documenti sequestrati documenti mancanti verbale di sequestro soppressione di documenti atti istruttori distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
La Corte di appello si è limitata a richiamare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non ha dato conto del se e come ne abbia fatto uso, giungendo a quantificare la durata delle pene accessorie in un tempo doppio della durata della pena principale.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOZZI MARCO ANGELO nato a MILANO il 13/09/1966 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa irrogate a Marco Angelo Bozzi, condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e per quello di bancarotta fraudolenta documentale, commessi quale amministratore e poi quale liquidatore della B&B Domus Milano s.r.l.

La Corte di appello ha ritenuto equo rideterminare la durata delle pene accessorie in anni quattro dopo aver rilevato la media gravità oggettiva dei fatti addebitati - consistiti nella sottrazione delle scritture contabili strumentale alla lesione dei diritti dei creditori e nella distrazione di due motocicli, il fatto che a carico dell'imputato v'è un unico precedente penale - di appropriazione indebita - e che questi si rese irreperibile.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Marco Angelo Bozzi, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello si è limitata a richiamare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non ha dato conto del se e come ne abbia fatto uso, giungendo a quantificare la durata delle pene accessorie in un tempo doppio della durata della pena principale. Non risponde poi al vero che la documentazione della società fu sottratta, perché era stata oggetto di sequestro ad opera della polizia giudiziaria e che l'imputato si rese irreperibile, perché, sol che la curatela avesse voluto, lo avrebbe agevolmente rintracciato. 2.2.

Con il secondo motivo ha dedotto difetto per contraddittorietà della motivazione. Gli argomenti spesi per giustificare la durata delle pene accessorie non sono coerenti con quelli utilizzati per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, I.f.), la sua prevalenza sulle aggravanti, e la quantificazione della pena principale nel minimo edittale. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha determinato la durata delle pene accessorie in misura inferiore a quella media edittale e ha fatto specifico riferimento ad alcuni degli indici normativi di commisurazione che ne devono orientare l'ampia discrezionalità. Ha in particolare evidenziato che i fatti per i quali è intervenuta condanna sono di media gravità, e tale giudizio non può dirsi privo di giustificazione perché segue ad una sufficiente descrizione delle condotte accertate, peraltro con statuizione ormai irrevocabile. Non si coglie, peraltro, nella motivazione della sentenza impugnata la dedotta contraddizione con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 I.f., in quanto una valutazione condotta sul parametro dell'importo della distrazione fallimentare non comporta di per sé un ancora più accentuato ridimensionamento dei profili oggettivi di gravità della complessiva vicenda di bancarotta.

La Corte territoriale ha quindi ricordato, sul versante dei profili soggettivi di pericolosità, che il ricorrente è gravato da un precedente penale per un episodio di appropriazione indebita e che si rese irreperibile durante le verifiche condotte dal curatore, a nulla potendo ora rilevare le contestazioni difensive in fatto su tale ultimo punto perché il tema devoluto al giudice del rinvio è stato limitato alla determinazione della pena, con conseguente irrevocabilità delle statuizioni relative all'accertamento della vicenda sì come descritti nella sentenza oggetto di parziale annullamento.

3. Il giudice del rinvio ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" - Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rv. 267949. E ha reso una motivazione che, per quanto prima rilevato, non tradisce illogicità manifeste, incoerenze o contraddizioni.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18 febbraio 2022. Il C