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Sentenza — n. 9220/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls bankruptcy accessory sentence due to lack of specific reasoning exceeding statutory maximums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the appellate court's sentence regarding accessory penalties for bankruptcy crimes, ruling the reasoning insufficient. The appellant argued the court ignored mitigating factors like compensation efforts and failed to individually assess his conduct compared to a co-defendant. The court held that setting accessory penalties above the average statutory maximum requires specific justification under criminal code principles regarding preventive and retributive functions.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In bankruptcy cases, accessory penalties exceeding the average statutory maximum require specific motivation regarding subjective and objective criteria, considering the preventive and retributive functions of the penalty.

Parole chiave

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bankruptcy crimes accessory penalties statutory maximum specific motivation criminal code principles proportionality sentencing guidelines riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 223, third comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, R.D.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020
pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo" - Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep.
Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021
Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020
pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse" - Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STRADA ALBERTO nato a DESIO il 20/03/1951 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA, intervenuto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha rideterminato la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa irrogate ad Alberto Strada. condannato per più fatti di bancarotta commessi nella gestione, per lungo periodo, di due distinte società.

Rilevata la particolare gravità dei fatti e l'estrema rilevanza del dissesto nel caso di entrambi i fallimenti, ha ritenuto misura adeguata l'irrogazione delle pene accessorie per la durata di anni sette.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Alberto Strada che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha fatto un rapido e generico riferimento all'entità del dissesto e della somma distratta e ha assegnato importanza determinante alla condotta. Ha così trascurato di considerare l'iniziativa risarcitoria intrapresa dall'imputato, il contributo alla ricostruzione dei fatti offerto sia ai curatori fallimentari che al Tribunale, e non ha individualizzato il trattamento sanzionatorio valutando specificamente la posizione di Alberto Strada in modo differenziato dall'altro imputato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha determinato la durata delle pene accessorie, a fronte di una pena principale pari ad anni tre e mesi sei di reclusione, in misura superiore alla metà della previsione edittale massima, senza tener conto del principio di diritto per il quale "in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo" - Sez. 5, n. 1947 del 3/11/2020, dep. 2021, Rv. 280668.

3. Ha valorizzato l'aspetto della gravità dei fatti, anche in relazione all'entità del dissesto, e ha evidenziato la gravità della condotta, in specie di cessione di un ramo d'azienda, decisa nell'esercizio delle funzioni di liquidatore della BGR s.r.I., senza adeguato corrispettivo, perché commessa da un soggetto esperto, docente di materie economiche, ma non ha preso in considerazione, trascurando così la finalità spiccatamente specialpreventiva delle pene accessorie, "anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente ..." - Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Rv. 280898.

Si è di recente affermato che "in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse" - Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488. Coglie dunque nel segno il ricorrente quando lamenta il mancato compiuto esame di altri significativi aspetti della vicenda, quali l'intrapresa iniziativa risarcitoria, il contributo dato alla ricostruzione dei fatti, e quindi complessivamente il comportamento tenuto successivamente alla commissione dei fatti dall'imputato, anche in sede processuale.

Merita poi considerazione il rilievo di ricorso che ha messo in evidenza l'omessa considerazione individualizzata della posizione dell'imputato, la cui pena accessoria è stata determinata in misura pari a quella irrogata al coimputato nonostante la significativa differenza nella misura della pena principale irrogata a quest'ultimo, ben più elevata.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, il 18 febbraio 2022. Il Ci si lie e estensore Il