Cassation court annuls execution order for failure to apply procedural reduction for abbreviated trial in continued offense sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order regarding the sentencing calculation for continued offenses. The appellant argued that the judge failed to apply the procedural reduction mandated by Article 442 of the Code of Criminal Procedure for satellite crimes tried under the abbreviated procedure. The court ruled that while the increase under Article 81 of the Penal Code is subject to this reduction, the original order lacked the required motivation to confirm its application, necessitating a remand for a new judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 442 cod. proc. pen.: In cases of continued offense 'in executivis' where satellite crimes were judged via abbreviated procedure, the penalty increase under Art. 81 must be reduced according to Art. 442, and the execution judge must explicitly state in the motivation that this reduction was considered.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNELLO BIANCA nata a TORINO il 15/01/1974 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto ch dichiarare il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, accoglieva l'istanza con la quale era stata richiesta l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene inflitte a Bianca Brunello, per i reati giudicati con sentenze, irrevocabili, rese il 14 giugno 2006 e il 29 novembre 2005, rideterminando l'intera pena, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 650,00 di multa.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Maria Carmela Ferrero, tramite il proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata determinata e comunque indicata, in sede di calcolo della pena, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. In tema di continuazione "in executivis", ove il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena di cui all'art.81 cod. pen. - e solamente esso - è assoggettato alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 35852 del 22/02/2018, Casarano, Rv. 273547; Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, Zagaria, Rv. 270012; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, Perrone, Rv. 245915; Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574). Il giudice dell'esecuzione deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum".
Di talché, va annullata con rinvio, in parte qua, l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, il cui testo non consenta di verificare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si sia tenuto conto della riduzione già conseguita per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888).
3. La motivazione del provvedimento impugnato (pag. 2), quando indica la pena determinata a titolo di aumento per continuazione in relazione ai reati satellite di cui alla sentenza in data 29 novembre 2009 che risultano giudicati (diversamente da quello ritenuto più grave) con il rito abbreviato, non dà conto in alcun modo di avere considerato la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen.4. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, ai fini della cui composizione dovrà considerarsi la condizione di incompatibilità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Roberto Binenti