Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court's inadmissibility ruling for seizure appeal, clarifying suspension requests are valid appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order declaring an appeal inadmissible. The appellant sought suspension of a property seizure, arguing the appeal was properly directed to the appellate court under the Prevention Measures Act. The court held that requesting suspension does not alter the substantive nature of the appeal against the seizure decree, making the inadmissibility ruling erroneous.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 20, Art. 24, Art. 27 of D.Lgs. n. 159/2011; An appeal for suspension of preventive seizure measures constitutes a valid appeal against the seizure decree, and the appellate court must examine the merits rather than declare it inadmissible based on the request for suspension.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures property seizure appeal admissibility suspension of effects Cassation annulment sospensione dell'allontanamento azione di rivocazione del sequestro sospensione provvisionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 of D.Lgs. n. 159/2011
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava de plano inammissibile l'istanza in data 10 maggio 2021 nell'interesse di Vincenzo Aliano e Carmela Ioria, avente a oggetto il sequestro di beni disposto il 7 aprile 2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.
Art. 24, comma 1 of D.Lgs. n. 159/2011
I rilievi dedotti, in termini di specifiche censure, attenevano alla sussistenza sia dei presupposti fattuali richiesti dall'art. 24, comma 1, d.lgs.
Art. 27 of D.Lgs. n. 159/2011
L'atto era indirizzato alla Corte di appello di Napoli competente a provvedere in ordine all'impugnazione di detto decreto ai sensi dell'art. 27 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Rv. 281253
Per tali ragioni, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che provvederà in diversa composizione (fra altre altre, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Rv. 281253).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIANO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/05/1956 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato n

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava de plano inammissibile l'istanza in data 10 maggio 2021 nell'interesse di Vincenzo Aliano e Carmela Ioria, avente a oggetto il sequestro di beni disposto il 7 aprile 2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di Vincenzo Aliano.

2. A ragione, rilevava che non si trattava di un atto di appello avverso detto decreto di sequestro, essendone stata richiesta unicamente la sospensione, in modo da invocarsi una decisione non prevista nella fase del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come si espone nel ricorso e risulta dall'allegazione del fascicolo, l'atto dichiarato inammissibile recava nell'intestazione la chiara indicazione della proposizione di un'impugnazione avverso il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Napoli. L'atto era indirizzato alla Corte di appello di Napoli competente a provvedere in ordine all'impugnazione di detto decreto ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011. I rilievi dedotti, in termini di specifiche censure, attenevano alla sussistenza sia dei presupposti fattuali richiesti dall'art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, sia delle ragioni cautelari del sequestro.

Veniva in tal modo azionato il mezzo consentito dalle disposizioni di legge, in forza di censure proponibili ai fini della rimozione del disposto vincolo reale. A fronte di ciò, possono risultare dirimenti i riferimenti alla sospensione dell'efficacia del sequestro sui quali puntato l'attenzione il provvedimento in questa sede impugnato. Tali riferimenti, invero, vanno letti unitamente alle ragioni della domanda e tenendo presente la natura interlocutoria della decisione impugnata. Ci si oppone a essa con la prevista impugnazione chiedendo ai giudici dell'appello di emettere una decisione che faccia cessare gli effetti del vincolo cautelare e perciò temporaneo del sequestro, risultando così poco significativo che nominalmente si invochi una sospensione e non una revoca .

Una decisione, quella richiesta, da adottare in attesa della pronunzia in ordine alla confisca che rimane attribuita al tribunale, il quale, in caso di accoglimento della proposta, può ripristinare il medesimo vincolo. I riferimenti agli effetti di cui sopra sotto il profilo della temporaneità non introducevano, allora, un petitum nella sostanza diverso da quello che propriamente qualifica l'impugnazione avverso il decreto di C_ sequestro davanti alla competente corte di appello, secondo le disposizioni che prevedono tale rimedio. La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione avverso il decreto di sequestro, pertanto, risulta erroneamente pronunziata.

3. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che provvederà in diversa composizione (fra altre altre, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Rv. 281253).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio,, per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 2 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente