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Sentenza — n. 8384/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8384/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Raffaele Rullo ricorre avverso l'ordinanza del 6 maggio 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso in Rosarno e altrove in epoca successiva alla data del 1 aprile 2005 giudicato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 19 febbraio 2016, definitiva il 20 giugno 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione di secondo grado sub 2 aveva già rigettato identica richiesta, avendo escluso la sussistenza degli elementi sintomatici del disegno criminoso tra i suddetti reati, circostanza che precludeva una nuova riproposizione dell'istanza, anche nel caso in cui alla stessa fossero stati allegati nuovi elementi non valutati in precedenza.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali continuazione dell'esecuzione concorso materiale di reati abbandono del procedimento per truffa riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Raffaele Rullo ricorre avverso l'ordinanza del 6 maggio 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 81 cod. pen
pen., anche quando la continuazione sia stata riconosciuta per gli stessi fatti in favore di un coimputato; infatti, l'art. 81 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RULLO RAFFAELE nato a CINQUEFRONDI il 18/03/1985 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Tomaso Epidendio, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Raffaele Rullo ricorre avverso l'ordinanza del 6 maggio 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) ai reati di cui all'art. 12-quinquies legge 7 agosto 1992 n. 356 e dell'art. 629, comma 2, e 628, comma 3 n. 1, cod. pen. e art. 7 di. 13 maggio 1991 n. 152 e 390 cod. pen. art. 7 L. 152/1991, commessi dal 12 gennaio 2011 a luglio 2012 in Cernusco sul Naviglio, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 3 maggio 2014, definitiva il 27 gennaio 2015;

2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso in Rosarno e altrove in epoca successiva alla data del 1 aprile 2005 giudicato dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 19 febbraio 2016, definitiva il 20 giugno 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione di secondo grado sub 2 aveva già rigettato identica richiesta, avendo escluso la sussistenza degli elementi sintomatici del disegno criminoso tra i suddetti reati, circostanza che precludeva una nuova riproposizione dell'istanza, anche nel caso in cui alla stessa fossero stati allegati nuovi elementi non valutati in precedenza.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, terzo comma, e 117 Cost. nella parte in cui (anche in violazione anche dell'art. 13 CEDU) non prevede che l'istituto della continuazione possa applicarsi anche quando, pur essendo stato escluso dal giudice della cognizione, esso sia stato successivamente riconosciuto per i medesimi fatti a favore di altro soggetto. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 111, comma 6, Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe del tutto omesso di offrire alcuna motivazione in ordine alle argomentazioni della difesa, che aveva allegato il provvedimento che ha accolto l'analoga istanza del correo Michelangelo Belcastro.

Dalla lettura di tale ordinanza si evinceva che il vincolo della continuazione era stato riconosciuto, in particolare, perché il 12 gennaio 2011 Belcastro e Rullo avevano partecipato a una riunione che aveva suggellato la scalata dell'associazione per delinquere sub 2 nella società interessata dai reati sub 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale la questione di legittimità costituzionale sollevata deve essere disattesa, perché l'esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione nei confronti dello stesso imputato risulta necessariamente preclusiva di una diversa valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, non essendovi ragioni per superare il giudicato in base alla previsione dell'art. 671 cod. proc. pen., anche quando la continuazione sia stata riconosciuta per gli stessi fatti in favore di un coimputato; infatti, l'art. 81 cod. pen. si incentra sul medesimo programma criminoso, quindi su un dato tipicamente soggettivo, che ovviamente può mutare da un soggetto all'altro, nonostante i dumimuptati abbiano partecipato alla medesima riunione (come quella del 12 gennaio 2011, richiamata alle pagg. 8 e ss. del ricorso) per pianificare una determinata attività delittuosa. 1.2.

Per la stessa ragione, anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l'unitaria ideazione riconosciuta per un imputato (Michelangelo Belcastro) non comporta alcun automatismo estensivo, posto che la continuazione non può che avere riguardo alle determinazioni criminali del singolo. D'altronde, la motivazione espressa nel provvedimento impugnato è alquanto precisa ed esauriente, essendo ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, solo quando il giudice verifica puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, altrimenti si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430).2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/