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Sentenza — n. 8382/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8382/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sebastiano Danilo Di Giorgi ricorre avverso l'ordinanza del 20 maggio 2021 del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, commesso il 29 ottobre, il 10 e I'll novembre 2008 in San Gregorio di Catania, giudicato dal Tribunale di Catania, sez. dist. di Mascalucia, con sentenza del 13 luglio 2011, definitiva il 5 gennaio 2015;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Sentenza — n. 8382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' evidente che il profilo della pericolosità sociale inerente le misure di prevenzione non riguarda il tema della unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, sicché la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta apparente, perché basata sulla erronea sovrapposizione dei due piani.

Parole chiave

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criminalità persistente pericolo di reiterazione vigilanza dell'autorità competente soggiorno ininterrotto criminalità grave allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Sebastiano Danilo Di Giorgi ricorre avverso l'ordinanza del 20 maggio 2021 del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
artt. 81 cod. pen
Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
3, che: "nel caso di specie, avuto riguardo alle violazioni illecite ascritte al Di Giorgi ovvero afferenti alle misure di prevenzione personali, la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che ad esse non sia estensibile la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod.
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIORGI SEBASTIANO DANILO nato a CATANIA il 20/08/1974 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/,e4 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marco Dall'Olio chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Sebastiano Danilo Di Giorgi ricorre avverso l'ordinanza del 20 maggio 2021 del Tribunale di Catania che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, commesso il 29 ottobre, il 10 e I'll novembre 2008 in San Gregorio di Catania, giudicato dal Tribunale di Catania, sez. dist. di Mascalucia, con sentenza del 13 luglio 2011, definitiva il 5 gennaio 2015;

2) al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956, commesso 1'8 settembre 2009 in San Gregorio di Catania, giudicato dal Tribunale di Catania, sez. dist. di Mascalucia, con sentenza del 12 dicembre 2012, definitiva il 26 gennaio 2015;

3) al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956, commesso il 29 ottobre 2009 in San Gregorio di Catania, giudicato dal Tribunale di Catania, sez. dist. di Mascalucia, con sentenza del 22 maggio 2013, definitiva il 17 febbraio 2015;

4) al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956, commesso il 18 settembre 2009 in San Gregorio di Catania, giudicato dal Tribunale di Catania, sez. dist. di Mascalucia, con sentenza del 5 marzo 2013, definitiva il 31 ottobre 2014;

5) ai reati di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956, commessi dal 29 ottobre 2008 al 23 aprile 2010 in San Gregorio di Catania, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati dal Tribunale di Catania, sez. dist. di Mascalucia, con sentenza del 14 maggio 2013, definitiva 1'11 maggio 2015;

6) al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 7 agosto 2015 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza dell'Il settembre 2015, definitiva il 22 aprile 2016;

7) al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso I'll settembre 2016 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 3 ottobre 2016, definitiva il 26 marzo 2017;8) al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso 1'11 gennaio 2018 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 23 febbraio 2018, definitiva il 20 giugno 2019;

9) al reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs n. 159/2011, commesso il 22 dicembre 2017 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 16 novembre 2020, definitiva 10 gennaio 2021. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che tra più reati di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale non sia possibile applicare la disciplina della continuazione, in ragione della inconciliabile estraneità tra il giudizio di pericolosità sociale, sempre revocabile o modificabile, e la valutazione relativa la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso. Nel caso íi specie, infatti, non era possibile ravvisare alcun filo conduttore sufficiente, da solo, a provare la preordinazione delle singole violazioni, che erano invece sintomatiche di un'accresciuta pericolosità sociale del condannato.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che lo stesso Tribunale di Catania, in sede di cognizione sub 9, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati da lui giudicati e quelli sub 7, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudicante ad accogliere la richiesta, anche considerando che la difesa aveva chiesto anche il riconoscimento parziale dei reati divisi in due diversi gruppi di reati, commessi a breve distanza tra loro. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe omesso di considerare che il giudice della cognizione sub 5 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione interna tra i reati da lui giudicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto. La motivazione dell'ordinanza impugnata si snoda attraverso un'argomentazione eccentrica rispetto al tema affrontato, atteso che richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5688 del 10/06/2014, dep. 2015, Ioppolo, Rv. 261882) che attiene alla soluzione di un problema completamente diverso da quello sottoposto all'esame del giudice dell'esecuzione da Di Giorgi.Infatti, la Corte di legittimità in tale sentenza aveva precisato che non è estensibile alle misure di prevenzione personali la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., attesa l'inconciliabile estraneità tra il giudizio sulla pericolosità sociale, sempre revocabile o modificabile, e la valutazione relativa alla sussistenza dell'unitarietà progettuale degli illeciti.

Traslando erroneamente il problema della unificazione delle misure di prevenzione (risolto con tale pronuncia in senso negativo dalla giurisprudenza di legittimità) al tema dell'unificazione dei reati di cui all'art. 75 d.lgs. 159 del 2011 per la violazione delle prescrizioni inerenti dette misure di prevenzione, l'ordinanza impugnata ha testualmente argomentato a pag. 3, che: "nel caso di specie, avuto riguardo alle violazioni illecite ascritte al Di Giorgi ovvero afferenti alle misure di prevenzione personali, la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che ad esse non sia estensibile la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., in ragione della inconciliabile estraneità tra il giudizio di pericolosità sociale, sempre revocabile o modificabile e la valutazione relativa alla sussistenza dell'unitarietà progettuale degli illeciti".

E' evidente che il profilo della pericolosità sociale inerente le misure di prevenzione non riguarda il tema della unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, sicché la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta apparente, perché basata sulla erronea sovrapposizione dei due piani.

2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della istanza di Di Giorgi, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. C