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Sentenza — n. 8381/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8381/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza dell'Il giugno 2021 del G.u.p. del Tribunale di Trani che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Francesco Lasorsa di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8381/2022 — snpen · Corte di Cassazione: al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 6 ottobre 2006 in Andria, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 4 marzo 2009, definitiva il 29 gennaio 2010.

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti competenza territoriale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza competenza attribuita competenza in materia di trust conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Trani che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Francesco Lasorsa di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: LASORSA FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a ANDRIA il 18/02/1981 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Alessandro Cimmino chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorre avverso l'ordinanza dell'Il giugno 2021 del G.u.p. del Tribunale di Trani che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Francesco Lasorsa di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal 2004 con condotta permanente in Andria, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 30 giugno 2017, definitiva il 21 novembre 2018;

2) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi degli artt. 73 T.U. stup. e 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, commessi il 23 marzo 2009 in Andria, giudicati dal Tribunale di Trani, sez. dist. di Andria, con sentenza emessa in data 1 aprile 2009, definitiva il 17 giugno 2009;

3) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 6 ottobre 2006 in Andria, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 4 marzo 2009, definitiva il 29 gennaio 2010.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali, con riferimento all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., perché il G.u.p. avrebbe omesso di considerare che giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza era la Corte di appello di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto. 1.1. Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). Si tratta del criterio fissato dall'art. 2 665 cod. proc. pen. che detta una regola per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilendo che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679). 1.2. Nel caso di specie l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione era stata deposita presso la cancelleria del Tribunale di frani in data 20f04/2021, sicché l'ultima sentenza di condanna divenuta esecutiva è la n. 3006/2017 della Corte di appello di Bari, che in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 26.6.2015, era divenuta irrevocabile in data 21.11.2018.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso del pubblico ministero debba essere accolto con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, perché emessa da giudice funzionalmente incompetente, con la conseguenza che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Bari affinché si pronunci sull'istanza depositata da Lasorsa Francesco nella cancelleria del Tribunale di Trani, in data 20.4.2021.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 25/01/2022 Il Consiglie