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Sentenza — n. 8368/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8368/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Gjini Basnik, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di sentenze divenute irrevocabili.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8368/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi, con i quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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criminalità persistente principio del ne bis in idem pene condizionali sospensione di pena reiterazione di reati penali continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJINI BASNIK nato il 09/02/1983 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni di Leo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Gjini Basnik, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza di sentenze divenute irrevocabili.

2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 10 marzo 2021, rigettava l'istanza, sulla base dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati erano stati commessi.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi, con i quali deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Lamenta la incompleta valutazione di indicatori rilevanti della continuazione e la mancata considerazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza, in data 30 ottobre 2017, con la quale, in fase esecutiva, era stata riconosciuta la continuazione fra taluni reati per i quali Gjini Basnik era stato condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

Per identità di ratio, lo stesso onere grava sul giudice dell'esecuzione qualora un precedente riconoscimento della continuazione sia stato pronunciato in fase esecutiva. 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non ha espresso alcuna considerazione in ordine al fatto che, con l'allegata ordinanza emessa dal Tribunale di Piacenza in data 30 ottobre 2017, in fase esecutiva, la continuazione era stata già riconosciuta fra tre reati indicati nell'ordinanza ora in valutazione, peraltro commessi in un arco temporale al cui interno si colloca l'altro reato cui si riferisce quest'ultima ordinanza.

2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure. Va disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia. Così de