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Sentenza — n. 8366/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8366/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8366/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Genova ha dichiarato Cheikh Seck colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter d.lgs. n. 2986 del 1998 e lo ha, per l'effetto, condannato alla pena di euro 6.700,00 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8366/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre Cheikh, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157, 161, 162, 163, 171 e 174 cod. proc. pen. Eccepisce, in particolare, la nullità della sentenza derivante dalla irregolare costituzione delle parti posto che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, in seguito al decesso del difensore di fiducia nonché domiciliatario, è stata eseguita presso lo studio del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. anziché secondo le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è fondato.

Parole chiave

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notificazione valida diritto a un difensore notifica tardiva dei difetti notifica del cambiamento d'indirizzo corrispondenza con il difensore inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. proc. pen
anziché secondo le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SECK CHEIKH nato il 15/05/1983 avverso la sentenza del 18/02/2020 del GIUDICE DI PACE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni scritte depositate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 17, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza gravata con rinvio al Giudice di pace di Genova.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Genova ha dichiarato Cheikh Seck colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter d.lgs. n. 2986 del 1998 e lo ha, per l'effetto, condannato alla pena di euro 6.700,00 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ricorre Cheikh, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157, 161, 162, 163, 171 e 174 cod. proc. pen. Eccepisce, in particolare, la nullità della sentenza derivante dalla irregolare costituzione delle parti posto che la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, in seguito al decesso del difensore di fiducia nonché domiciliatario, è stata eseguita presso lo studio del difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. anziché secondo le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è fondato.

1. Risulta dagli atti contenuti nel fascicolo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione sottoposta all'attenzione del Collegio, che Cheikh Seck aveva nominato, come suo difensore di fiducia l'avv. Gianfranco Pagano, presso il quale aveva eletto domicilio e che, divenuta impossibile la notifica presso il difensore domiciliatario nelle more deceduto, il decreto di citazione a giudizio era statopotificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, quarto comma, cod. proC. pen, quindi con consegna al difensore d'ufficio successivamente nominato ai sensi dell'art. 97., primo comma, cod. proc. pen.

Come correttamente rilevato dal ricorrente, determinando il decesso del difensore di fiducia domiciliatario un'ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta deri.và'nté. da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del déstinatario della notificaz,ione e non emergendo dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l'imputato fosse a conoscenza di tale evento, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell'ultimo periodo del predetto comma 4 dell'art. 161), non potendosi ritenere che l'imputato sia stato nell'effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. (Sez. 6 n. 13417 del 08/03/2016, Bona, Rv. 266739;

Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, Ugoletti, Rv. 278836).

2. Trattandosi di omessa notifica ad un valido domicilio eletto, la nullità, assoluta ed insanabile ai sensi dell'art.179 comma 1, cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità, non potendosi nemmeno ritenerne, come quando la notifica è comunque eseguita presso il difensore di fiducia, la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425). - h / i C:LLG d- 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Giudice di pace di Genova in diversa, persona fisica. che, previa effettuazione dell'adempimento omesso, procederà a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Genova. Così deciso, in Roma il 7 febbraio 2022. Il Consiglier