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Sentenza — n. 8362/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8362/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 20/12/2019 il Tribunale di Varese, riqualificata l'ipotesi di reato contestata a Giuliano Burtini ex artt. 81, comma secondo, e 610 cod. pen., condannava l'imputato alla pena di sei mesi di reclusione. L'imputato Giuliano Budini, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile Flaminio Cadei.

Regesto Legislator

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art. 660 cod. pen, art. 162-bis cod. pen, art. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8362/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, con l'atto di impugnazione introduttivo del giudizio di secondo grado, celebrato davanti alla Corte di appello di Milano, era stato presentato uno specifico motivo di appello, con cui la difesa di Giuliano Burtini, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie di reato contestata all'imputato ex art. 660 cod. pen. e la restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione.

Parole chiave

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procedura di revisione penale giustizia riparatrice modifica della sentenza pentimento attivo attenuazione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 660 cod. pen
Con sentenza emessa il 05/03/2021 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, previa riqualificazione dell'ipotesi di reato contestata a Giuliano Budini ex art. 660 cod. pen., rideterminava la pena irrogata all'appellante in tre mesi di arresto.
art. 162-bis cod. pen
e la restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione.
art. 521 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURTINI GIULIANO nato a VIGGIU' il 16/02/1956 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione dell'oblazione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 20/12/2019 il Tribunale di Varese, riqualificata l'ipotesi di reato contestata a Giuliano Burtini ex artt. 81, comma secondo, e 610 cod. pen., condannava l'imputato alla pena di sei mesi di reclusione. L'imputato Giuliano Budini, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile Flaminio Cadei.

2. Con sentenza emessa il 05/03/2021 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dall'imputato, previa riqualificazione dell'ipotesi di reato contestata a Giuliano Budini ex art. 660 cod. pen., rideterminava la pena irrogata all'appellante in tre mesi di arresto.

3. I fatti di reato appaiono incontroversi e non contestati da Giuliano Burtini, che, con l'atto di impugnazione in esame, si limitava a censurare la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della facoltà dell'imputato di definire il procedimento penale che lo riguardava con le forme di cui all'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione. Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Milano non si era pronunciata sullo specifico motivo di appello con cui la difesa di Giuliano Budini, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie di reato contestata all'imputato ex art. 660 cod. pen. e la restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite in una pronuncia del 2014, genericamente richiamata. Le considerazione esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Giuliano Budini è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui, con l'atto di impugnazione introduttivo del giudizio di secondo grado, celebrato davanti alla Corte di appello di Milano, era stato presentato uno specifico motivo di appello, con cui la difesa di Giuliano Burtini, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, aveva chiesto la riqualificazione della fattispecie di reato contestata all'imputato ex art. 660 cod. pen. e la restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione.

Costituisce un dato processuale parimenti incontroverso quello secondo cui, a fronte dello specifico motivo di appello, relativo alla definizione del procedimento penale nei confronti di Giuliano Budini con le forme dell'ad. 162- bis cod. pen., la Corte di appello di Milano ometteva di pronunciarsi, eludendo, nei termini dedotti, le censure prospettate dalla difesa dell'appellante. In questa, incontroversa, cornice, non può non rilevarsi che l'esito del giudizio di secondo grado - conclusosi con la sentenza emessa il 05/03/2021, con cui, previa riqualificazione dell'ipotesi di reato contestata a Giuliano Budini ex art. 660 cod. pen., veniva rideterminava la pena irrogata all'appellante in tre mesi di arresto - imponeva alla Corte di appello di Milano di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine per procedere alla definizione del procedimento penale con le forme dell'ad. 162-bis cod. pen., mediante il pagamento di un'oblazione.

Tali conclusioni discendono dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, genericamente ma correttamente richiamata dalla difesa del ricorrente, secondo cui: «In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'ad. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio» (Sez.

U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925-01). Ne discende che, a fronte dell'accoglimento della richiesta formulata con l'atto di appello, relativa alla riqualificazione del fatto di reato contestato a Giuliano Budini ex art. 660 cod. pen., la Corte di appello di Milano aveva il dovere di pronunciarsi sulla contestuale istanza di restituzione nel termine per definire il procedimento mediante oblazione, che, in presenza delle prescritte condizioni, ricorrenti nel caso di specie, costituiva una pretesa processuale legittima dell'imputato.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Milano, affinchè provveda sull'istanza di restituzione nel termine formulata da Giuliano Burtini, finalizzata a definire il procedimento penale con le forme dell'art. 162-bis cod. pen., nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riguardo all'ammissione dell'oblazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 25/01/2022. Il Consigliere est