Cassation Court dismisses Prosecutor's appeal on procedural grounds regarding double acquittal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law following a double acquittal. The lower courts had acquitted the defendants from mafia association and fake property registration charges, while the Prosecutor argued the defendants controlled local gas and road maintenance contracts. The Court ruled that after a double acquittal, the Prosecutor can only appeal for legal violations, excluding arguments about evidentiary incongruities or procedural defects not listed in the specific appeal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 608 cod. proc. pen.; Art. 1, comma 69, I. 23 giugno 2017, n. 103: In cases of double acquittal, the Prosecutor's appeal to the Court of Cassation is restricted to specific legal violations, excluding general evidentiary or motivational defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: ALVARO ANTONIO nato a SINOPOLI il 11/04/1966 LAURENDI DOMENICO nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE il 07/10/1969 OCCHIUTO CARMELO GIUSEPPE nato a SINOPOLI il 01/05/1968 inoltre: REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'unico difensore presente, l'avvocato IARIA VALERIA del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di OCCHIUTO CARMELO GIUSEPPE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del PG e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del 25 luglio 2015 con cui il Tribunale di Palmi aveva assolto Antonio Alvaro e Domenico Laurendi dal reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "cosca Alvaro", articolazione territoriale della 'ndrangheta operante nelle zone di Sinopoli, S. Eufemia, Cosoleto e località limitrofe per non avere commesso il fatto, nonché Alvaro e Carmelo Occhiuto dal delitto di intestazione fittizia di beni di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 perché il fatto non costituisce reato.
2. Secondo l'impostazione accusatoria Antonio Alvaro - oltre a consumare il reato di intestazione fittizia attribuendo la titolarità e la gestione del ristorante "Il tocco di Bacco" a Carmelo Occhiuto al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di agevolare le attività economiche della cosca di appartenenza (capo C) - aveva posto in essere, agendo in concorso con Domenico Laurendi, condotte finalizzate al controllo delle attività imprenditoriali nella provincia di Reggio Calabria, nel settore dell'edilizia e della manutenzione stradale, occupandosi, in particolare, dell'acquisizione in subappalto, con modalità occulte, dei lavori di manutenzione della rete gas metano aggiudicati dalla regione Calabria alla ditta METANGAS dei fratelli Venneri nonché del reperimento di tessere a sostengo di esponenti politici locali al fine di favorire la candidatura del sindaco di San Procopio e di condizionarne, una volta eletto, l'attività istituzionale e le scelte politiche.
Il solo Laurendi si era occupato anche dell'acquisizione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale appaltati dalla provincia di Reggio Calabria ad un raggruppamento temporaneo di imprese e del reperimento di tessere a sostengo di esponenti politici locali (capo A).
3. La Corte distrettuale ha ritenuto infondate tutte le doglianze del pubblico ministero appellante, confermando interamente la sentenza di primo grado. Al riguardo ha evidenziato che, a prescindere dall'esistenza storica della "cosca Alvaro" e dell'appartenenza di tale dato fattuale, introdotto nel procedimento dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria Trotta, al notorio giudiziario, non risulta comunque provata né l' esistenza e l'operatività di tale sodalizio nei termini, anche temporali, indicati nel capo di imputazione con specifico riferimento alla posizione degli imputati Alvaro e Laurendi né la partecipazione stabile di questi ultimi all'organizzazione con la volontà di apportare un contributo permanente agli scopi sociali. 3.1.
Quanto all'Alvaro, se è vero che è stato socio di fatto del Laurendi nel settore dell'edilizia e del Giasone nel settore della metanizzazione, è altrettanto vero che le specifiche modalità esecutive dei rapporti con l'uno e con l'altro, come ricostruibili alla luce delle conversazioni intercettate, non sono dimostrativi dell'appartenenza dell'Alvaro alla cosca e della sua partecipazione ai rapporti societari al solo fine di offrire alle imprese la protezione mafiosa. Nella conversazione del 24 aprile 2009, l'Alvaro, parlando con il Laurendi, lungi dal rivendicare il suo ruolo all'interno della consorteria diretta dal padre e di cui fa parte anche il fratello Cosimo, si è limitato a fare riferimento o a disguidi familiari insorti per la gestione di alcune proprietà o alla mancata spartizione di lavori a seguito di richieste non avanzate ma subite dagli interlocutori.
Ha pronunciato espressioni evocative di possibili contorni mafiosi delle vicende trattate, ma, tuttavia, le circostanze riferite, per la loro genericità ed equivocità, non possono essere valorizzate come prova certa della condotta associativa contestata. Le intercettazioni relative alla lite in piazza nel comune di San Procopio, se dimostrano il carattere risolutivo dell'intervento di Alvaro Antonio per raffreddare gli animi dei partecipanti, danno, comunque, conto di un rapporto tra la cosca ed il sindaco Rocco Palermo, completamente diverso da quello descritto dal capo di imputazione: il Palermo non solo non si era attivato esercitando il ruolo referente politico eletto con i voti del clan dietro l'impegno a favorirlo nella concessione di appalti pubblici, ma aveva, addirittura, favorito una ditta diversa da quella protetta dal clan.
Peraltro l'Alvaro, pur essendo stato danneggiato dalla condotta del sindaco, si era schierato dalla sua parte. Le intercettazioni relative ai rapporti tra l'Alvaro e Giasone Italiano documentano soltanto lo svolgimento di un'attività imprenditoriale in comune nel settori dei lavori di metanizzazione, attraverso il noleggio e l'assunzione diretta di manodopera in favore della ditta affidataria. Non vi è, invece, prova che l'Italiano e l'Alvaro abbiano influito nella fase delle trattative, sfruttando la forza derivante dal vincolo associativo del gruppo di appartenenza dell'Alvaro, al fine di condizionare la concessione delle commesse da parte della METANGAS in favore della ditta dell'Italiano.
Neanche il capo di imputazione specifica le modalità occulte nell'aggiudicazione dei lavori ed il tipo di influenza esercitata. Nel corso dell'istruttoria, i fratelli Venneri, titolari della METANGAS, hanno ricondotto l'acquisizione dei lavori ad un normale contatto originato da un incontro casuale e proseguito senza l'esternazione di pretese o toni minatori nei confronti del committente.Sul piano logico è insostenibile che l'Alvaro abbia utilizzato un imprenditore "pulito" per approvvigionarsi di lavori pubblici posto che l'Italiano aveva precedenti di polizia e, nella qualità di figlio del capo della cosca operante a Delianuova, aveva la necessaria copertura ambientale per lavorare con il Venneri senza rivolgersi all'Alvaro. 3.2.
Quanto al Laurendi, l'imputato, nella conversazione intrattenuta in data 20 novembre 2008 con Luigi Bonfiglio, ha fatto numerosi riferimenti al contesto criminale 'ndranghetistico, parlando di cariche, questioni organizzative, rapporti tra le varie famiglie ed altro ancora. Ciononostante alle sue affermazioni non può attribuirsi natura confessoria rispetto alla condotta associativa non solo per il contenuto vago e generico, ma, soprattutto, perché è lo stesso dichiarante, nel prosieguo della discussione, a tirarsi esplicitamente fuori da quanto commentato prendendone le distanze.
La conversazione dimostra soltanto che il Laurendi era consapevole delle dinamiche criminali, ma ciò non è, però, sufficiente ai fini dell'accertamento della colpevolezza per il reato ascrittogli, richiedendosi ulteriori acquisizioni probatorie che non sono intervenute. Tali, in particolare, non possono essere considerate le ulteriori conversazioni che, pur dimostrando un stretto rapporto di amicizia con un associato di rango, Alvaro Cosimo, non disvelano un apporto continuativo del Laurendi alla cosca con lo svolgimento di un ruolo preciso. Non risulta che il Laurendi abbia operato come autista stabile di Alvaro Cosimo o che abbia parlato con quest'ultimo di dinamiche criminali o che si sia prestato ad operare quale suo prestanome in alcune attività imprenditoriali.
Non rilevano le conversazioni relative al bar Crystal; anzi esse dimostrano come il Laurendi fosse il proprietario reale e l'effetto gestore dell'esercizio commerciale e Cosimo Alvaro un semplice avventore in rapporto di amicizia con il titolare occasionamele chiamato in causa per risolvere singole questioni. A carico del Laurendi rimangono, quindi, i contatti personali con più soggetti già condannati per intestazione fittizia di beni riconducibili alla gestione di Cosimo Alvaro. Nessun interesse alla gestione di Villa Speranza è emerso in capo al Laurendi.
Detta struttura era, infatti, riconducibile ad Antonio Alvaro e a Rocco Palermo. Non risulta dalle conversazioni intercettate che l'Avaro abbia tenuto nei confronti del socio un atteggiamento implicante, anche in modo implicito, esercizio del metodo mafioso. 3.3. Quanto, infine, all'intestazione fittizia del ristorante "Il tocco di Bacco" non sussisteva il necessario dolo specifico in capo agli imputati, Antonio Alvaro e Carmelo Occhiuto.Le conversazioni intercettate, che pure permettono di ricondurre la titolarità dell'esercizio commerciale anche all'Alvaro, oltre che all'intestatario formale, il cugino Carmelo Occhiuto, contengono elementi di perplessità circa la concreta volontà di entrambi di eludere, attraverso l'intestazione formale all'Occhiuto, le diposizioni in materia di prevenzione.
Non è emerso nulla di concreto circa la futura e ragionevole prevedibilità di provvedimenti ablatori: l'Alvaro si è sempre comportato quale effettivo contitolare, insieme con il cugino, interessandosi dell'andamento della gestione, svolgendo attività lavorativa in loco ed intrattenendo rapporti con i fornitori. La conversazione ritenuta più significativa dall'accusa, quella in cui l'Alvaro confida alla mogie che preferiva non recarsi personalmente al locale, ha trovato una interpretazione alternativa plausibile in base alla quale era il cugino a non gradire la presenza dell'Alvaro per evitare che praticasse sconti troppo esosi alla clientela.
L'Occhiuto, da parte sua, si è sempre comportato come vero socio e non come prestanome interessandosi attivamente alle sorti dell'esercizio pubblico, anche in contrasto con le iniziative del cugino. Nessun elemento concreto è emerso circa la volontà dell'Occhiuto di contribuire all'elusione, cui era personalmente interessato solo l'Alvaro.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Reggio Calabria articolando un unico motivo con cui, attraverso l'esposizione di una pluralità di censure, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. «evidenti difetti di valutazione della prova e di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.». Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale: - ha parcellizzato il materiale probatorio offerto dalla pubblica accusa costituito da molteplici indizi che andavano raccordati tra loro in una valutazione unitaria; - ha negato, nonostante la valenza granitica delle prove offerte sintetizzate nella deposizione del teste di polizia giudiziaria Trotta, l'esistenza attuale e la persistente operatività della cosca di 'ndrangheta Alvaro, accertata dalle sentenze emesse nei processi "Prima", "100 anni di storia, " Meta" e "il Crimine" e, più di recente, confermata dalle indagini eseguite nel procedimento denominato "Eyphemos", che ha portato all'emissione di ordinanza applicative di numerose misure cautelari nei mesi immediatamente successivi al deposito del dispositivo; - non ha tenuto conto dei ruoli verticistici svolti da Alvaro Domenico classe 1924, condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da Alvaro Cosimo, condannato per il reato associativo nel presente procedimento in esito al giudizio abbreviato, rispettivamente padre e fratello di Alvaro Antonio; 2.1.
La Corte territoriale non ha attribuito la corretta valenza probatoria al "frenetico attivismo imprenditoriale" dimostrato da Alvaro Antonio, in svariati settori economici e alle ragioni che lo hanno indotto a lavorare in società di fatto con altri soggetti, l'Italiano ed il Laurendi, senza mai apportare un contributo, economico e personale, apprezzabile, se non la protezione mafiosa derivante dalla sua appartenenza alla cosca e senza formalizzare gli accordi tanto da assumere la veste di socio occulto. Ciò è avvenuto anche in relazione ai rapporti intrattenuti con la ditta Venneri come riferito dal teste Venneri, le cui dichiarazioni sono state fraintese.
Nella conversazione del 24 aprile 2009, contrariamente a quanto sostenuto dai giudice del merito, che ne hanno dato una interpretazione errata e decontestualizzata sulla base di affermazioni apodittiche, è lo stesso Antonio Alvaro a specificare, nell'ambito di un discorso avente ad oggetto la spartizione del territorio, di essere un esponente della cosca familiare verso cui tutti devono nutrire rispetto e sottomissione, attraverso l'impego di espressioni, indicative esclusivamente della sua mafiosità, nelle quali sono contenuti espliciti riferimenti ai familiari: il padre, già condannato per il reato d cui all'art. 416-bis cod. pen., e al fratello Cosimo, condannato per reati aggravati dal metodo mafioso.
Sul piano giuridico, le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, contenute nelle intercettazioni ambientali non sono state apprezzate stregua dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata che parifica le prime alle confessioni e che considera le seconde particolarmente affidabili, specie se, come nel caso in esame, provenienti da fonti qualificate prive di intenti calunniatori e non animate da millanteria. I giudici del merito hanno, infatti, finito per pretendere l'acquisizione di riscontri estrinseci ed intrinseci nei termini richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc.
Pen. per le chiamante in correità. E' stata ingiustificatamente sminuita la portata probatoria delle conversazioni intercettate relative alla lite tra il sindaco di San Procopio ed un cugino di Antonio Alvaro, Domenico. L'intera vicenda dimostra come Antonio Alvaro sia riuscito a rappacificare il sindaco ed un esponente di un altro ramo dell'articolazione mafiosa, sfruttando la forza derivatagli dall'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta che gli garantiva, come riconosciuto dallo stesso imputato nelle dichiarazioni a contenuto confessorio, una posizione di privilegio ed il rispetto da parte i consociati.
Parimenti illogica è stata la disamina dei rapporti intrattenuti dall'Alvaro con Giasone Italiano in relazione ai lavori di metanizzazione Le conversazioni tra i due protagonisti evocano, a più riprese, il potere di controllo che l'Alvaro, quale esponente della cosca di appartenenza, esercitava nella zona dove avrebbero dovuto essere seguiti i lavori di subappalto per conto dell'impresa dei fratelli Venneri. A prescindere dalla modalità formali di acquisizione del subappalto, alla base della adesione dell'Italiano di costituire una società di fatto con l'Alvaro, soggetto del tutto estraneo al settore edilizio oltre che privo di esperienza e capitali, vi è stato il ruolo di esponente mafioso del socio occulto, come tale in grado di esercitare la necessaria attività di predominio nel territorio.
L' l'Italiano, una volta ottenuti i lavori in subappalto, è stato costretto a rivolgersi all'Alvaro, inserendolo al suo fianco quale socio ed attribuendogli una compartecipazione nei profitti, sol perché era l'unico sistema che gli garantiva la protezione mafiosa nel territorio dove sarebbero stati eseguiti i lavori. 2.2. Non è stata correttamente interpretata la conversazione, in data 20 novembre 2008, tra Laurendi Domenico e Luigi Bonfiglio avente un chiaro contenuto autoaccusatorio laddove il primo fa esplicito riferimento alla carica di 'ndrangheta di cui era, all'epoca, dotato lamentandosi che, nel corso di recenti riunioni del sodalizio, non era stata modificata con quella di rango superiore.
Dopo avere correttamente inquadrato il contesto della discussione anche disattendendo giustificazioni offerte dal Laurenti, definite risibili„ i giudici del merito, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, hanno escluso la pur auto evidente valenza accusatoria delle affermazioni del Laurendi non solo alla luce del loro contenuto generico, solo supposto, ma anche per l'assenza di riscontri individualizzanti che, invece, non sono necessari trattandosi di dichiarazioni oggetto di captazioni ambientale, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non sono equiparabili alle chiamante in correità e sono sottoposte ad un regime diverso da quello di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
In ogni caso, sono stati acquisti ulteriori elementi di prova dimostrativi dell'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta del Laurendi rappresentati dal particolare rapporto instaurato con Antonio Alvaro, nei termini già illustratati in precedenza, e con il fratello Cosimo Alvaro. Al riguardo è stato accertato che il Laurendi, oltre ad essersi prestato alla formale intestazione del Bar Crystal al fine di consentire la gestione effettiva ad Cosimo Alvaro e ad avere incontrato ripetutamente quest'ultimo presso il luogo la stazione di servizio Esso, riservato agli incontri con gli affiliati del gruppo per trattare questioni attinenti alla vita del clan; ha svolto il ruolo fiduciario di autista permettendo all'Alvaro, sottoposto a misura di prevenzione e privo di patente, di spostarsi.2.3.
La ricostruzione dei giudici del merito della vicenda oggetto del capo c) non tiene conto che Alvaro aveva molti validi motivi per intestare fittiziamente il locale ad altri soggetti, al solo fine di eludere i procedenti ablatori adottabili nei suoi confronti. Alla luce dei precedenti, penali e giudiziari, dei suoi familiari e dell'impiego di analoghi strumenti da parte del fratello già condannato per il reato di intestazione fittizia, Alvaro ben avrebbe portato prevedere in termini di certezza l'esito sfavorevole di procedimenti di prevenzione a contenuto patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, interpolando l'art. 608 cod. proc. pen. - che disciplina il ricorso per cassazione del pubblico ministero - l'art. 1, comma 69, I. 23 giugno 2017, n.103, ha introdotto nel testo dell'articolo il comma 1-bis, che così statuisce: «se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606». Nel caso di una c.d. doppia conforme di assoluzione, come quello in verifica, non è quindi più consentito al pubblico ministero di muovere censure alla motivazione della sentenza, potendo ricorrere per cassazione, in sostanza, soltanto per violazione di legge, concetto nel quale non rientra la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Tale specifica violazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non costituisce "violazione di legge" né ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e che, pertanto, può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 04; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, Romeo Gestioni, dep. 2020, Rv. 278196- 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 15/09/2017, Pecorelli, Rv. 271294; Sez. 4, 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191 - 02). La esclusione del potere di ricorso del pubblico ministero, in caso di doppia conforme assolutoria, con riferimento ai soli profili involgenti l'accertamento probatorio e le incongruenze o illogicità della motivazione non è né irragionevole né sproporzionata.
Al contrario, la scelta del legislatore, oltre ad essere coerente con il rafforzamento del principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato risponde all'esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo, previsto all'art. 111, secondo comma, Cost., nonché l'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 5621 del