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Sentenza — n. 8186/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8186/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le richieste proposte nell'interesse di Marino Assunta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di semilibertà e accoglieva quella di concessione della misura della detenzione domiciliare, in relazione alla pena di mesi sette di arresto alla predetta inflitta con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 4.12.2009.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Avendo la prospettazione difensiva trovato conferma negli atti procedimentali, l'ordinanza impugnata va annullata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi dell'art. 178 lett.

Parole chiave

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notificazione viziata difetto di sottoscrizione procedimento in contumacia difetto formale di procedura obblighi di notifica notificazione della decisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO ASSUNTA nato a AVERSA il 23/03/1979 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del PG, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; ?A>

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le richieste proposte nell'interesse di Marino Assunta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di semilibertà e accoglieva quella di concessione della misura della detenzione domiciliare, in relazione alla pena di mesi sette di arresto alla predetta inflitta con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 4.12.2009.

2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia della condannata, avvocato Alfonso Quarto, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione dell'art. 606, comma 1. lett.

c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 678 e 178 lett.

c) cod. proc. pen." ed evidenziando di non avere ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, in quanto quello allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviatogli si riferiva ad altro soggetto; ha, quindi, sostenuto che tale omissione avrebbe comportato una nullità assoluta del procedimento medesimo.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Vincenzo Senatore, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Avendo la prospettazione difensiva trovato conferma negli atti procedimentali, l'ordinanza impugnata va annullata alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, ai sensi dell'art. 178 lett.

c) e 179, primo comma, cod. proc. pen., l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza (cfr. Cass. Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997 - 01), così da determinare la nullità dell'intero procedimento di esecuzione, nonché dei provvedimenti emessi in esito al medesimo. Conseguentemente, va disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che dovrà procedere a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso, il 20 gennaio 2022 Il