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Sentenza — n. 8185/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8185/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 28/4/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. o di affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, avanzate da Marco Pellegrine, Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato deve espiare una pena di rilevante entità e sta seguendo un programma terapeutico blando e strutturato soltanto su due accessi settimanali al Ser.T., senza alcuna program- mazione per il proficuo impiego del tempo libero, peraltro con ricaduta nell'uso di stupefacenti nell'ottobre 2020 ed interruzione della presa in carico fino al marzo 2021, sicché ha rigettato l'istanza diretta a tale misura alternativa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8185/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Marco Pacchiarotti, lamentando violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione, nei seguenti termini. 2.1. Si deduce violazione del contraddittorio e correlato vizio di motiva- zione con riguardo alla mancata concessione del rinvio per legittimo impedi- mento, nonostante la tempestiva e motivata istanza formulata dai difensori, con conseguente nullità dell'attività effettuata all'udienza del 28 aprile 2021. 2.2. Con altro motivo si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle misure alternative dell'affidamento in prova terapeutico e dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2.3.

Parole chiave

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proroga della misura terapeutica trattamento residenziale delle dipendenze cura psichiatrica incapacità lavorativa psichiatrica perizia psichiatrica insufficiente dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINOMARCO, nato a MILANO il 20/02/1985 avverso l'ordinanza del 28/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ETTORE PEDICINI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/4/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. o di affidamento terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, avanzate da Marco Pellegrine, Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che il condannato deve espiare una pena di rilevante entità e sta seguendo un programma terapeutico blando e strutturato soltanto su due accessi settimanali al Ser.T., senza alcuna program- mazione per il proficuo impiego del tempo libero, peraltro con ricaduta nell'uso di stupefacenti nell'ottobre 2020 ed interruzione della presa in carico fino al marzo 2021, sicché ha rigettato l'istanza diretta a tale misura alternativa.

Quanto all'affidamento ordinario, si è rilevata la carenza di un efficace progetto di prova, che possa scongiurare il pericolo di recidiva ed indirizzarsi al finalismo rieducativo della pena, con rigetto anche di tale istanza. Infine, si è respinta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento di entrambi i difensori di fiducia del Pellegrine per concomitante impegno profes- sionale, osservando che essi avrebbero potuto farsi sostituire ovvero chiedere di partecipare da remoto all'udienza secondo la disciplina emergenziale, non risultando la stretta necessità di una presenza diretta alla luce del mancato deposito di memorie difensive o di altri documenti utili ad integrare l'istruttoria, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla notifica del decreto di fissazione dell'udienza fino alla data di svolgimento.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Marco Pacchiarotti, lamentando violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione, nei seguenti termini. 2.1. Si deduce violazione del contraddittorio e correlato vizio di motiva- zione con riguardo alla mancata concessione del rinvio per legittimo impedi- mento, nonostante la tempestiva e motivata istanza formulata dai difensori, con conseguente nullità dell'attività effettuata all'udienza del 28 aprile 2021. 2.2. Con altro motivo si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle misure alternative dell'affidamento in prova terapeutico e dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2.3.

Con memoria del 9/12/2021, la difesa del ricorrente ha informato di avere depositato documentazione riguardante istanza urgente di sospensione ex artt. 678, comma 1, e 666, comma 7, cod. proc. pen., e correlata ordinanza di accoglimento con sospensione immediata dell'impugnata ordinanza n. 884/2021 e, per l'effetto, è stata disposta l'immediata scarcerazione del Pellegrini),

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Sussiste la dedotta nullità ex art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per non avere il Tribunale di sorveglianza accordato il rinvio chiesto dal difensore per suo legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale in altra sede giudiziaria. Invero, una volta tempestivamente chiesto il rinvio e documentato l'impedimento, così come l'impossibilità del sostituto processuale di intervenire perché a sua volta impegnato altrove, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della situazione di impedimento e rinviare l'udienza ad altra data; né rileva in proposito la possibilità di partecipare all'udienza da remoto, come ha osservato l'impugnata ordinanza, essendo insindacabile l'opzione difensiva per la diretta partecipazione processuale, in presenza dei requisiti per attribuire premi- nenza ai documentati e concomitanti impegni professionali.

2. L'esegesi di legittimità ha costantemente evidenziato che nel procedi- mento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comuni- cato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaura- zione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191); ciò vale anche per l'impedimento dovuto a concomitante impegno professionale (Sez. 1, n. 28203 del 23/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725) e per l'impedimento del sostituto processuale, laddove vi sia un contemporaneo impedimento del dominus, anche esso attestato da idonea documentazione e tempestivamente comunicato, che sia tale da rendere impossibile la tempestiva nomina di un ulteriore sostituto (Sez. 3, n. 3223 del 06/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280869).

L'accoglimento del motivo di violazione di legge processuale assorbe l'esame delle ulteriori censure, dovendosi annullare l'intero provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio.

3. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Ancona perché rinnovi l'intero procedimento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deci