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Sentenza — n. 8135/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8135/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giulio BIANCO con: sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 9 dicembre 2015, irrevocabile il 16 dicembre 2016;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena liberazione condizionale pena pecuniaria sospesa esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCO GIULIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23/09/1956 avverso l'ordinanza del 28/05/2021 del GIP del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta revoca del beneficio concesso con la sentenza di cui al n. 2; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Giulio BIANCO con:

1) sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 9 dicembre 2015, irrevocabile il 16 dicembre 2016;

2) sentenza di applicazione della pena del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 10 ottobre 2019, irrevocabile 1111 novembre 2019. Il giudice dell'esecuzione ha fondato la revoca sul presupposto che il beneficio concesso con la sentenza sub 2) è stato accordato in presenza di cause ostative, costituite dal passaggio in giudicato della sentenza sub 1) con cui era già stato concesso il beneficio della pena sospesa; la revoca del beneficio concesso con la sentenza sub 1) trova fondamento nella commissione da parte del ricorrente di altro delitto, quello di cui alla sentenza sub 2), per il quale è stata inflitta la pena detentiva.

2. Ricorre Giulio BIANCO, a mezzo dei difensore avv. Generoso Paolo Roca, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il giudice dell'esecuzione, nel revocare il beneficio concesso con la sentenza sub 2), avrebbe omesso di verificare se il giudice della cognizione abbia considerato la sussistenza di cause ostative alla concessione del beneficio rappresentate, nella fattispecie, dalla sentenza sub 1). In realtà, si sottolinea, la revoca in executivis della sospensione condizionale opera esclusivamente nel caso in cui l'elemento ostativo non fosse conosciuto o conoscibile dal giudice della cognizione (Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381): evenienza non accertata nel caso di specie.

3. Il ricorso, che si duole unicamente della revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza sub 2), è inammissibile. 3.1. L'inammissibilità discende dall'assenza di una critica specifica alla puntuale indicazione, compiuta dal giudice dell'esecuzione, che la sentenza sub 1) non risultava annotata nel casellario giudiziale alla data di pronuncia della sentenza sub 2), sicché nessun accertamento di fatto doveva essere compiuto in merito alla conoscenza o conoscibilità da parte del secondo giudice della anteriore concessione del beneficio, risultando, anzi, documentalmente provato che tale beneficio non risultava accordato in precedenza.Ciò è conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio (Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832). 3.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 febbraio 2022. Il Consig ere estensore Il Presidente S