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Sentenza — n. 7940/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7940/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Gennaro DE BERNARDO, ha unificato i reati giudicati con tre sentenze (1. Tribunale di Napoli in data 18 luglio 2016, irrevocabile in data 14 maggio 2019, con condanna ad anni quindici di reclusione per art. 416-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 7940/2022 — snpen · Corte di Cassazione: GUP del Tribunale di Napoli in data 12 novembre 2013, irrevocabile in data 28 settembre 2016, con condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per due estorsioni continuate), determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni diciannove e mesi sei di reclusione.

Parole chiave

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formazione di una pena complessiva sanzioni penali aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale esecuzione delle pene commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Tribunale di Napoli in data 18 luglio 2016, irrevocabile in data 14 maggio 2019, con condanna ad anni quindici di reclusione per art. 416-bis cod. pen.;
art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE BERNARDO GENNARO nato a NAPOLI il 09/01/1966 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Pasquale FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Gennaro DE BERNARDO, ha unificato i reati giudicati con tre sentenze (1. Tribunale di Napoli in data 18 luglio 2016, irrevocabile in data 14 maggio 2019, con condanna ad anni quindici di reclusione per art. 416-bis cod. pen.;

2. GUP del Tribunale di Napoli in data 29 novembre 2013, irrevocabile in data 11 settembre 2015, con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di violenza privata aggravata;

3. GUP del Tribunale di Napoli in data 12 novembre 2013, irrevocabile in data 28 settembre 2016, con condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per due estorsioni continuate), determinando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni diciannove e mesi sei di reclusione.

2. Ricorre Gennaro DE BERNARDO, a mezzo del difensore avv. Mario Bruno, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché il giudice dell'esecuzione ha determinato la medesima porzione di pena, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno (già ridotta per il rito abbreviato), per i reati satellite di estorsione e violenza privata senza indicare alcun parametro per la determinazione della pena e senza diversificarla in ragione della diversa gravità dei fatti.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha così rideterminato la pena in forza del riconoscimento della continuazione: pena base anni quindici di reclusione, come già determinata in sede di cognizione per il reato di cui al n. 1; aumento di anni uno e mesi sei di reclusione (già ridotta per il rito) per ciascuna delle residue tre condotte giudicate con le sentenze sub n. e n. 3. 3.2. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Séz. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ebbene, il ricorso è fondato poiché il giudice dell'esecuzione, ferma la non contestata individuazione del più grave reato in quello giudicato con la sentenza di cui al n. 1, non ha indicato i parametri utilizzati per la determinazione delle pene per i reati satellite unificati con il provvedimento impugnato.

Del resto, la diversa natura e gravità dei reati satellite (due estorsioni e una violenza privata) richiede una valutazione proporzionate delle sanzioni da irrogare, sicché è priva di adeguata motivazione l'opzione di individuare nella medesima entità la porzione di pena per i diversi reati. 3.3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuova determinazione delle porzioni di pena per i reati satellite giudicati con le sentenze di cui ai nn. 2 e 3, facendo applicazione del richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 10 febbraio 2022. Il Co~ estensore Il