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Sentenza — n. 7929/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7929/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10 agosto 2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Coluccello Stefano, avverso- il provvedimento del Tribunale di Brindisi del 14.7.2021, con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7929/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Coluccello Stefano, avverso- il provvedimento del Tribunale di Brindisi del 14.7.2021, con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Parole chiave

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adeguamento della pena misure sostitutive della carcerazione proroga della carcerazione preventiva regime penitenziario differimento dell'esecuzione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 10 agosto 2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUCCELLO STEFANO (RINUNCIANTE) nato a BRINDISI il 12/04/1991 avverso l'ordinanza del 10/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; sentite le' conclusioni del PG., d.ssa ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 10 agosto 2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di Coluccello Stefano, avverso- il provvedimento del Tribunale di Brindisi del 14.7.2021, con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

2. Avverso detta ordinanza, il Coluccello ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Manuela Greco, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto: "nullità dell'ordinanza per violazione di legge, di norme di diritto processuale e per manifesta illogicità e apparenza della motivazione. Violazione degli artt. 125, 273, 274, 292, 309 cod. proc. pen. come modif. legge 47/2015, in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, lamentato la mancata valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare con riferimento al trattamento riservato ai coimputati Carone Aldo Bruno, Carone Eupremio e Sergio Giuseppe. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto: "nullità dell'ordinanza per violazione di norme processuali e per manifesta illogicità e apparenza della motivazione. Violazione degli artt. 125, 274, 275, 284, 292, 309 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere attenuate le esigenze cautelari in considerazione del tempo trascorso dall'applicazione della misura custodiale in carcere e, quindi, sostituirla con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari rafforzati dal braccialetto elettronico.

3. In data 20 dicembre 2021, il Coluccello con atto a sua firma con autentica effettuata dal suo difensore, ha dichiarato di volere rinunciare al suddetto ricorso, essendo attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come risulta dall'acquisita posizione giuridica, il Tribunale di Brindisi, in data 15.10.2021, ha concesso al Coluccello l'invocata misura degli arresti domiciliari.

5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, 1'11 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi