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Sentenza — n. 7922/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7922/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7922/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza 15 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli si dichiarava incompetente a decidere sulla revoca del regime di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, regolato dalla legge 10 agosto 2003, n. 207, nei confronti di Salvatore Taglialatela, condannato con sentenza 5 ottobre 2000 della Corte di appello di Napoli. Il Tribunale di sorveglianza rilevava la competenza di quest'ultima, disponendo la trasmissione ad essa degli atti.

Regesto Legislator

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articolo 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7922/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il conflitto deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, sotto la cui giurisdizione la misura ha avuto corso. Inequivoco appare in tal senso il combinato disposto dell'art. 2, commi 5, 6 e 8, legge n. 207 del 2003, citata, e dell'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata - recita il menzionato art. 2, comma 5 - se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni imposte o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale sospensione dell'istruzione vigilanza dell'autorità competente procedura di rivendicazione nel pignoramento sospensione della procedura di fallimento procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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articolo 678 cod. proc. pen
Il comma 6 aggiunge che il Tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca ai sensi dell'articolo 678 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Napoli nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 26/04/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di sorveglianza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 15 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Napoli si dichiarava incompetente a decidere sulla revoca del regime di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, regolato dalla legge 10 agosto 2003, n. 207, nei confronti di Salvatore Taglialatela, condannato con sentenza 5 ottobre 2000 della Corte di appello di Napoli. Il Tribunale di sorveglianza rilevava la competenza di quest'ultima, disponendo la trasmissione ad essa degli atti.

2. La Corte di appello, investita del procedimento, ricusava a sua volta la competenza, sollevando conflitto negativo di competenza e rimettendo gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione del procedimento consegue una stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Il conflitto deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, sotto la cui giurisdizione la misura ha avuto corso. Inequivoco appare in tal senso il combinato disposto dell'art. 2, commi 5, 6 e 8, legge n. 207 del 2003, citata, e dell'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata - recita il menzionato art. 2, comma 5 - se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni imposte o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Il comma 6 aggiunge che il Tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca ai sensi dell'articolo 678 cod. proc. pen. e il comma 8 richiama l'anzidetto art. 51-ter, che esattamente individua, per la revoca delle misure alternative, la competenza al Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della misura.3. Affermata nei termini anzidetti la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, gli atti debbono essere a tale organo giudiziario trasmessi per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 10/01/2022 Il Consigliere estensore