Cassation Court dismisses Foggia Tribunal's objection, affirming San Giovanni Rotondo Judge of Peace jurisdiction over connected criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a negative competence conflict between the Judge of Peace in San Giovanni Rotondo and the Tribunal of Foggia regarding two criminal proceedings. While the Tribunal of Foggia refused to accept the case, arguing a lack of connection between the trials, the Court found no legal basis for such a link under current procedural law. Consequently, the Court affirmed the original jurisdiction of the Judge of Peace and ordered the transmission of the files to him for further processing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 c.p.p.; Art. 371 c.p.p.: The connection between criminal proceedings does not transfer jurisdiction to a higher court unless specific conditions regarding a single accused are met, and investigative links do not alter the initial assignment of competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice di pace di San Giovanni Rotondo nei confronti del Tribunale di Foggia con ordinanza del 22/06/2021 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 24 settembre 2019 il Giudice di pace di San Giovanni Rotondo, in sede di atti introduttivi al dibattimento a carico di Matteo D'Addone, imputato dei reati di lesione personale e minaccia ai danni di Giuseppe La Riccia, rilevava che quest'ultimo era tratto contemporaneamente a giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, per rispondere, anche in concorso con terzi, di analoghi e contestuali delitti, in forma aggravata e ai danni di D'Addone. Il Giudice di pace riteneva i procedimenti tra loro connessi e individuava nel Tribunale di Foggia il giudice competente a trattarli unitariamente, disponendo la trasmissione dei propri atti direttamente in suo favore.
2. I procedimenti erano quindi chiamati, alla medesima udienza, dinanzi al Tribunale di Foggia, il quale negava l'asserita connessione e deliberava la restituzione degli atti pervenuti all'Autorità mittente.
3. Il Giudice di pace elevava conflitto negativo di competenza e rimetteva gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di prendere cognizione dei procedimenti a carico di D'Addone consegue una stasi dei medesimi, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, che invero già il Tribunale avrebbe dovuto sollecitare (essendo tenuto a sollevare conflitto il giudice che ricusi la competenza, attribuendola a giudice già spogliatosi della controversia: Sez. 1, n. 3836 del 12/09/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. S., Rv. 272290-01).
2. Il conflitto deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Giudice di pace in ordine ai procedimenti a lui inizialmente assegnati. Si consideri, infatti, che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto nel caso, diverso da quello in esame, di procedimenti riguardanti unica persona, imputata di reati in concorso formale tra loro, dovendo escludersi l'operatività dell'istituto nelle altre ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (da ultimo, Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911-01).
Tale rilievo sarebbe già dirimente, se non fosse che nella specie radicalmente non ricorre ipotesi alcuna di connessione. Il fatto che i reati siano stati commessi gli uni in occasione degli altri non costituisce più ragione di connessione dei relativi procedimenti, dopo la modificazione apportata all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per effetto dell'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2001, n.
63. Tale circostanza, qui eventualmente predicabile, può ora rilevare ai soli fini del collegamento investigativo previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., al pari di altre circostanze qui parimenti ravvisabili, quali l'essere i reati stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, o l'esistenza di interferenze probatorie ai fini del relativo accertamento. E l'indicato collegamento investigativo tra reati non ha alcun effetto in ordine alla competenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 371, citato, potendo solo comportare la riunione dei processi che siano di competenza del medesimo giudice (art. 17, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).
3. Affermata nei termini anzidetti la competenza del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo, gli atti debbono essere a lui trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di San Giovanni Rotondo cui dispone trasmettersi gli atti