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Sentenza — n. 7914/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming supermarket theft was attempted due to surveillance presence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible as generic and repetitive of arguments already examined in the first instance judgment. The lower court found the defendant guilty of consummated theft because he bypassed the automatic cash register, triggering an alarm and allowing him to load the stolen television onto his vehicle before being stopped. The court rejected the claim that surveillance prevented consummation, noting the defendant had already achieved full control over the merchandise by the time he was apprehended.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and motivated in the judgment of first instance without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic and repetitive consummated theft supermarket surveillance attempted theft distinction procedural dismissal Cassa delle ammende sorveglianza sui prezzi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 136 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 24 novembre 2014, n. 9261/2015
Sez. U, 17 luglio 2014, n. 52117/2014 (Prevete)
Corte Cost., 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SADA SALVATORE nato a CATANIA il 27/01/1975 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE d'APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI G. BIRRITTERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore; g

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza pronunciata in data 21 gennaio 2013 dal Tribunale di Catania con la quale Salvatore SAIJA veniva giudicato responsabile del delitto di furto di un televisore in danno di un supermercato e condannato, con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 500 di multa.

2. Ricorre Salvatore SAIJA, a mezzo del difensore avv. Salvatore Cannata, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto in tentativo di furto poiché la condotta si è interamente svolta sotto la vigilanza del personale addetto e l'imputato veniva fermato nel parcheggio del supermercato quando ancora non aveva conseguito una autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. Il giudice di rinvio, attenendosi a quanto disposto dalla sentenza della Sez. 5 del 24 novembre 2014 n. 9261/2015, ha integrato la motivazione precisando che, sulla base delle non contestate testimonianze, l'addetto alla vigilanza è intervenuto soltanto dopo che l'imputato aveva oltrepassato le casse, senza che in precedenza lo stesso fosse stato osservato nell'atto di prelevare la merce, e poi fermato nel parcheggio del supermercato quando già aveva caricato il televisore sul proprio autoveicolo.

La Corte di merito ha anche evidenziato che l'allarme era stato attivato dal violento superamento della cassa automatica da parte dell'imputato, cassa che difatti si era bloccata, così determinando l'allarme che aveva imposto l'intervento degli addetti alla vigilanza. La condotta è stata, conseguentemente, qualificata quale furto consumato in ragione della mancata osservazione dell'azione di sottrazione e dell'acquisita disponibilità della merce sottratta che era stata caricata sul veicolo. È, pertanto, peregrina la citazione della sentenza Sez.

U Prevete, secondo la quale «in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete, Rv. 261186), mancando l'attività di vigilanza e sorveglianza e risultando conseguita la piena disponibilità della merce. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensre Il Presidente Stéfa