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Sentenza — n. 7913/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7913/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7913/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello dell'Aquila, giudicando in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Teramo in data 8 gennaio 2008, confermava la declaratoria di responsabilità di Antonio LOVERGINE per il reato di furto pluriaggravato in concorso (fatto del 20 novembre 2007), riducendo la pena ad un anno di reclusione ed euro 100 di multa, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 e delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7913/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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sanzione penale aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina pena complementare reati penali gravi furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOVERGINE ANTONIO nato a ANDRIA il 12/04/1974 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI G. BIRRITTERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. dato atto dell'assenza del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello dell'Aquila, giudicando in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Teramo in data 8 gennaio 2008, confermava la declaratoria di responsabilità di Antonio LOVERGINE per il reato di furto pluriaggravato in concorso (fatto del 20 novembre 2007), riducendo la pena ad un anno di reclusione ed euro 100 di multa, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 e delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.

2. Ricorre Antonio LOVERGINE, a mezzo del difensore avv. Giangregorio De Pascalis, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla individuazione della pena base e alla mancata esplicitazione dei parametri utilizzati per determinarla, nonché la prescrizione del reato per decorso del tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo sulla pena non è intellegibile: nella dosimetria esplicitata nella sentenza impugnata manca, per mero errore materiale, soltanto la cifra «1» con riguardo alla pena base di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, la quale, peraltro, come si desume dalla sentenza rescindente, era proprio (e correttamente, perché ormai assodata) la pena base stabilita nella sentenza precedente, sulla quale, poi, è stato compiuto il nuovo giudizio di bilanciamento.

3. Il terzo motivo, che lamenta l'incongruità della riduzione per le due circostanze attenuanti giudicate prevalenti, è del pari inammissibile. 3.1. La Corte di merito ha esplicitato una logica motivazione con la quale il ricorso non si confronta. I giudici di rinvio hanno fatto riferimento alle modalità del fatto (giudicato di una certa indubbia gravità, essendovi state più persone che notte tempo agivano in concorso per la sottrazione della merce di un camion) e alla personalità dell'imputato, come si desume anche dai precedenti penali, elementi idonei a fondare il giudizio di bilanciamento, rispetto ai quali il ricorso è assertivo e generico.4.

È inammissibile anche il motivo sulla prescrizione. La sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 5466 del 25.10.2018, dep. 2019), che ha determinato il giudizio di rinvio definito dalla sentenza ora impugnata, ha annullato il precedente giudizio di secondo grado esclusivamente in merito all'attenuante del risarcimento del danno, rigettando nel resto. Il rigetto ha, in particolare, riguardato anche la fissazione della pena base, nonché la prescrizione del reato, questioni risolte in modo sfavorevole all'imputato. Posto ciò, la prescrizione del reato, vertendo questo giudizio di rinvio soltanto sul riconoscimento o meno della suindicata attenuante, non opera alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale» (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consiglie nsore Il Pre idente nz