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Sentenza — n. 7499/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7499/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9/7/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno ha revocato - su richiesta della Pubblico ministero - la sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Cerullo con sentenza del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Eboli, del 21/7/2017, irrevocabile il 2/11/2019. Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che "a seguito di alcune sentenze irrevocabili di condanna, come si può evincere dal certificato penale allegato all'istanza di revoca del PM, [il condannato] non può godere del suddetto beneficio".

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 7499/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ulteriore motivo si censura la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo all'assoluta mancanza di motivazione, obbligo di rilievo costituzionale, ai sensi dell'art. 111, comma sesto, Cost.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, in quanto il giudice dell'esecuzione aveva omesso di accertare mediante il richiamo del fascicolo processuale se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice che concesse l'ulteriore beneficio.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale pene condizionali remissione della pena esecuzione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Con ulteriore motivo si censura la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
In altri termini, il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di avere verificato se il giudice che ha concesso l'ennesima sospensione condizionale della pena avesse controllato l'esistenza della pregressa causa ostativa, consistente nelle precedenti condanne con beneficio ex art. 163 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERULLO GIUSEPPE, nato a SERRE il 10/06/1968 avverso l'ordinanza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, PIETRO MOLINO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/7/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno ha revocato - su richiesta della Pubblico ministero - la sospensione condizionale della pena concessa a Giuseppe Cerullo con sentenza del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Eboli, del 21/7/2017, irrevocabile il 2/11/2019. Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che "a seguito di alcune sentenze irrevocabili di condanna, come si può evincere dal certificato penale allegato all'istanza di revoca del PM, [il condannato] non può godere del suddetto beneficio".

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Alberto Surmonte, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 168, comma 3, e 164, comma 4, cod. pen. 2.1. Rileva il ricorrente che, in base al principio di diritto affermato con la sentenza delle Sezioni Unite questa Corte n. 37345 del 23/04/2015, il giudice dell'esecuzione ha proceduto illegittimamente alla revoca del beneficio senza effettuare la necessaria acquisizione del fascicolo processuale della fase della cognizione, al fine di verificare se le cause di revoca fossero conosciute o conoscibili dal giudice della cognizione all'atto della concessione della nuova sospensione condizionale della pena. 2.2.

Con ulteriore motivo si censura la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. con riguardo all'assoluta mancanza di motivazione, obbligo di rilievo costituzionale, ai sensi dell'art. 111, comma sesto, Cost.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, in quanto il giudice dell'esecuzione aveva omesso di accertare mediante il richiamo del fascicolo processuale se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice che concesse l'ulteriore beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Invero, risulta ex actís che il giudice dell'esecuzione - pronunciandosi con ordinanza dettata a verbale, all'esito della camera di consiglio - ha consul- tato soltanto il certificato penale del Cerullo, come ha indicato nella stessa ordinanza impugnata, mentre non risulta effettuata la verifica della conoscenza da parte del giudice della cognizione delle precedenti condanne a pena sospesa.1.2. In altri termini, il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di avere verificato se il giudice che ha concesso l'ennesima sospensione condizionale della pena avesse controllato l'esistenza della pregressa causa ostativa, consistente nelle precedenti condanne con beneficio ex art. 163 cod. pen.

Invero, se l'errore incide proprio sulla valutazione dei presupposti del beneficio, concesso nonostante la prova documentale della causa ostativa, esso non è emendabile in sede esecutiva, poiché avrebbe dovuto essere rilevato mediante l'ordinario mezzo di impugnazione. 1.3. Va ribadito sul punto il principio di diritto sancito dalla sentenza di Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, PM in proc. Longo, Rv. 264381: «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».

2. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno, affinché verifichi la possibilità di intervento in sede esecutiva, alla stregua del principio di diritto che si è indicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. Così deciso il giorno 15 febbraio 202