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Sentenza — n. 7492/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court refusal of home detention for mafia collaborator due to lack of proven repentance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant home detention to a convicted mafia collaborator. The appellant argued the lower court focused too heavily on past crimes rather than his positive rehabilitation and cooperation. The court ruled that while repentance is required, it cannot be presumed solely from collaboration and must be demonstrated through specific evidence of behavioral change.

Regesto Legislator

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Art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991; Art. 616 c.p.p.: Repentance for justice collaborators requires specific positive proof beyond mere collaboration, and sentencing judges retain autonomous evaluative power regarding the proportionality of alternative measures.

Parole chiave

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mafia collaborator home detention repentance requirement surveillance court penitentiary benefits abbandono del procedimento penale carcerazione preventiva eccessiva semiprigionia

Disposizioni normative citate

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Art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia Pasquale Riccio, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-nonies d.l.
Art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia Pasquale Riccio, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-nonies d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.
Art. 24 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno
La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv.
Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino
274517-01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv.
Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, Brusca
Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe
245945-01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv.
Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso
232219-01; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv.
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv.
Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio
270016-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv.
Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè
250231-01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv.
Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, Foti
Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi
Tale parere, ancorché in assoluto non vincolante (Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Riccio Pasquale, nata a Napoli il 29/07/1975 avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza del collaboratore di giustizia Pasquale Riccio, volta ad ottenere, in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. dalla I. 15 marzo 1991, n. 82, la detenzione domiciliare. Il Tribunale, dato atto dell'importanza della collaborazione, e della regolare e partecipativa condotta penitenziaria del condannato, valsagli piuttosto di recente l'ammissione al regime dei permessi premio, richiamava il parere sfavorevole della Direzione nazionale antimafia e riteneva, anche alla luce di esso, nonché in rapporto al remoto fine pena (2036), che la concessione della misura alternativa invocata fosse prematura, in attesa del consolidamento dei dati di osservazione penitenziaria attestanti l'abbandono delle passate scelte altamente devianti.

2. Ricorre per cassazione il condannato, assistito dal difensore di fiducia, sulla base di unico motivo. In esso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe valutato il caso in chiave esclusivamente retrospettiva, enfatizzando il numero e la gravità dei commessi reati, senza indirizzare preminente attenzione, come sarebbe stato doveroso, alla positiva evoluzione della personalità del condannato, al valore della collaborazione prestata, alla saldezza dei propositi di emenda, quali ampiamente riflessi dalla relazione di sintesi dell'istituto penitenziario e dalle ulteriori produzioni documentali difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, essendo l'ordinanza impugnata all'evidenza esente dai vizi denunciati.

2. La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671-01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945-01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219-01; Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137-01) che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall'art. 16-novies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di 2 {/\ una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza della provvidenza invocata, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione delle misure premiali loro accordate (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231-01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794-01).

Pur dopo la maturazione dei requisiti di legge, in sede di ammissione del collaboratore di giustizia al beneficio penitenziario il giudice di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa, del cui esercizio deve dar conto con motivazione adeguata, conforme alla normativa speciale di riferimento ed esente da aporie logiche.

3. La motivazione dell'ordinanza impugnata risponde nella specie ai canoni, perché, senza sottacere gli esiti favorevoli del percorso rieducativo sin qui svolto dal condannato, ma ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dal pesante passato criminale del condannato, essa riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare, mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa che importa la stabile fuoriuscita del soggetto dal circuito penitenziario. L'esito decisorio è, del resto, conforme al parere espresso dalla Direzione nazionale antimafia, chiamata dalla legge a pronunciarsi su tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento.

Tale parere, ancorché in assoluto non vincolante (Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532-01), costituisce un imprescindibile punto di riferimento della valutazione da operare, come dimostra il fatto che, ai sensi dell'art. 16-novies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, citato, il superamento del suo contenuto negativo richiede peculiare e specifico impegno argomentativo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presi