Sentenza — n. 7488/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 29/6/2021 la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione del 21/1/2020 del Tribunale in sede, condannando George Ion alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Firenze il 20/3/2017. Sono stati concessi all'imputato i doppi benefici di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7488/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Firenze il 20/3/2017. Sono stati concessi all'imputato i doppi benefici di legge.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ION GEORGE, nato in Romania il 12/07/1985 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 29/6/2021 la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di assoluzione del 21/1/2020 del Tribunale in sede, condannando George Ion alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Firenze il 20/3/2017. Sono stati concessi all'imputato i doppi benefici di legge.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avanzando vari motivi di impugnazione concernenti profili di violazione di legge e di vizio di motivazione 3. Nelle more della trattazione del ricorso, l'imputato - a mezzo del difensore, all'uopo munito di procura speciale - ha fatto pervenire rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 30/9/2021.
4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinque- cento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr