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Sentenza — n. 7134/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7134/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 marzo 2018, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere condannava Francesco Schiavone e Giovanni Diana alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio di Antonio Diana, vigile urbano. Secondo detto giudice, che si era basato soprattutto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cipriano D'Alessandro, Antonio Iovine, Carmine Schiavone, Luigi Diana, Alfonso Diana e Giuseppe Quadrano, l'omicidio era stato commesso con premeditazione, da più di cinque persone, al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso-camorristico denominata clan dei Casalesi, su mandato di Francesco Schiavone. Giovanni Diana aveva svolto il ruolo di specchiettista per la localizzazione della vittima e aveva fornito supporto logistico custodendo, e poi occultando, le armi utilizzate per l'esecuzione dell'omicidio.

Regesto Legislator

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art. 575 cod. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'imputato Giovanni Diana ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla partecipazione al delitto ex art. 575 cod. pen., violazione di norma processuale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità penale a carico di Giovanni Diana basandosi sulle sole dichiarazioni di Antonio Iovine, dal momento che nessuna funzione di riscontro può essere riconosciuta alle dichiarazioni di Luigi Diana, in quanto completamente inattendibili.

Parole chiave

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indagine per omicidio partecipazione al reato assassinio qualificato prova del DNA spionaggio nel diritto penale prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 575 cod. pen
pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla partecipazione al delitto ex art. 575 cod. pen., violazione di norma processuale in relazione all'art.
art. 533 cod. proc. pen
pen., violazione di norma processuale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione, violazione dell'art.
art. 192 cod. proc. pen
pen., mancanza e illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCHIAVONE FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 03/03/1954 DIANA GIOVANNI nato a CASAL DI PRINCIPE il 12/11/1947 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Gaeta, Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 marzo 2018, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere condannava Francesco Schiavone e Giovanni Diana alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio di Antonio Diana, vigile urbano. Secondo detto giudice, che si era basato soprattutto sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cipriano D'Alessandro, Antonio Iovine, Carmine Schiavone, Luigi Diana, Alfonso Diana e Giuseppe Quadrano, l'omicidio era stato commesso con premeditazione, da più di cinque persone, al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso-camorristico denominata clan dei Casalesi, su mandato di Francesco Schiavone. Giovanni Diana aveva svolto il ruolo di specchiettista per la localizzazione della vittima e aveva fornito supporto logistico custodendo, e poi occultando, le armi utilizzate per l'esecuzione dell'omicidio.

2. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 13 giugno 2019, condivideva solo le censure formulate dagli imputati relativamente alla credibilità del collaboratore di giustizia Cipriano D'Alessandro e confermava, per il resto, la sentenza di primo grado.

3. Il difensore dell'imputato Francesco Schiavone ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente, dopo aver affermato che non si versa in una ipotesi di "doppia conforme", dal momento che il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado seguendo però un diverso percorso argomentativo, censura la sentenza impugnata laddove ha condiviso la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e lamenta una pluralità di contraddizioni tra quanto riferito da costoro al Pubblico Ministero e quanto successivamente dichiarato nel corso del dibattimento.

Antonio Iovine aveva inizialmente individuato nella persona di Giuseppe Caterino il mandante dell'omicidio, delitto indubbiamente deciso con Vincenzo De Falco. Solo dopo, al dibattimento, Iovine aveva indicato come mandante anche Francesco Schiavone. Tale incongruenza, debitamente contestata, veniva giustificata dallo Iovine con la paura di assumersi le proprie responsabilità, quindi in modo illogico. Al Pubblico Ministero, lo Iovine aveva affermato di non sapere che in occasione di un incidente aereo avvenuto a Santo Domingo erano stati ritrovati dei documenti della vittima, come riportato anche in un articolo di giornale, notizia che aveva determinato il proposito omicidiario in quanto il ritrovamento dimostrava la vicinanza di Antonio Diana al dan dei Bardelling contrapposto a quello dei Casalesi cui appartenevano i collaboratori di giustizia e lo Schiavone.

In dibattimento lo Iovine aveva ricordato il citato ritrovamento e il fatto che Francesco Schiavone aveva dato lettura di detto articolo in una riunione. Il giudice di appello ha errato a considerare attendibile lo Iovine, poiché le contraddizioni delle sue dichiarazioni vertono su elementi centrali o singolari, non marginali. L'inattendibilità è eclatante, perché la scelta collaborativa, per un soggetto al vertice di un clan camorristico, è sempre frutto di valutazione approfondita, non di una decisione improvvisata. Questa ponderata scelta dovrebbe essere accompagnata da un serio sforzo mnemonico sui dettagli delle condotte delittuose da confessare.

Il mancato ricordo, da parte dello Iovine, di elementi centrali e significativi ne dimostra la totale inattendibilità. È errata anche la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Carmine Schiavone. È dubbia la partecipazione di costui alle riunioni deliberative ed organizzative dell'omicidio, dal momento che lo stesso Iovine ha qualificato costui come persona del tutto marginale all'interno del clan dei Casalesi. Inoltre, Carmine Schiavone riferiva della presenza dello Iovine a tali riunioni, circostanza che tuttavia è stata smentita.

Il giudice di appello ha erroneamente interpretato la dichiarazione di Carmine Schiavone secondo la quale «venne chiamato subito Caterino Giuseppe [...] e con lui si parlò della soppressione del vigile urbano». Una affermazione così generica non è idonea a dimostrare il ruolo di mandante in capo a Francesco Schiavone. È errata anche la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Luigi Diana, che ha modificato in dibattimento l'indicazione delle proprie fonti di conoscenza già individuate in sede di indagini e ha riferito di aver avuto contezza del ruolo di mandante di Francesco Schiavone da Francesco Bidognetti, che non è stato indicato da nessun altro collaboratore come presente alle riunioni deliberative dell'associazione criminale.

4. Il difensore dell'imputato Giovanni Diana ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla partecipazione al delitto ex art. 575 cod. pen., violazione di norma processuale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità penale a carico di Giovanni Diana basandosi sulle sole dichiarazioni di Antonio Iovine, dal momento che nessuna funzione di riscontro può essere riconosciuta alle dichiarazioni di Luigi Diana, in quanto completamente inattendibili.

Nel verbale di interrogatorio del 19 settembre 2005, Luigi Diana aveva indicato, come specchiettista nell'omicidio di Antonio Diana, Giuseppe Diana, detto Cuoll 'e paper, persona completamente diversa da Giovanni Diana, anche nel soprannome. Solo nel 2016, Luigi Diana, modificando le precedenti dichiarazioni, aveva attribuito il ruolo di specchiettista all'attuale imputato Giovanni Diana. Tale incongruenza in relazione a un elemento di pregnante rilevanza non può essere giustificata sostenendo che il ricordo esatto sarebbe sopraggiunto solo dopo uno sforzo mnemonico compiuto a distanza di 26 anni dal fatto di reato.

Luigi Diana, inoltre, ha indicato tra le sue fonti di conoscenza de relato anche Giovanni Diana. Il fatto che sarebbe stato lo stesso vero specchiettista a confessare a Luigi Diana il proprio coinvolgimento nell'omicidio rende ancor più improbabile che nella prima dichiarazione Luigi Diana fosse incorso in errore nell'identificazione del responsabile. Inattendibili le dichiarazioni di Luigi Diana, la sentenza ha fondato la conferma dell'affermazione di responsabilità di Giovanni Diana sulla base di dichiarazioni non riscontrate dello Iovine, in violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Inoltre, la sentenza impugnata è contraddittoria perché valuta come irrilevante l'assenza di dichiarazioni sia da parte di Carmine Schiavone sia da parte di Giuseppe Quadrano in relazione al preteso coinvolgimento di Giovanni Diana. Infatti, in relazione alla posizione di Francesco Schiavone, il giudice di appello ha affermato una piena conoscenza dei fatti di causa da parte di questi due collaboratori di giustizia, e in particolare di Carmine Schiavone. Ma è contraddittorio sostenere che costui avesse piena conoscenza della organizzazione dell'omicidio ma non del coinvolgimento di Giovanni Diana.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I ricorsi, volti a lamentare violazioni di legge e una serie di pretese illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono inammissibili per manifesta infondatezza e possono essere trattati congiuntamente. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per costituire prova, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o collegato sul piano probatorio, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741).

È stato inoltre precisato che la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscono un completamento e una integrazione dei precedenti. Peraltro, qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di persone precedentemente non coinvolte dal chiamante in correità, vanno motivate con un più penetrante rigore logico le ragioni per le quali le imprecisioni della chiamata in correità non sono state di per sé sufficienti ad escludere l'attendibilità della dichiarazione (Sez. 6, n. 17248 del 02/02/2004, Agate, Rv. 228661). 1.2.

Nel caso ora in esame, la sentenza di appello ha applicato correttamente tali principi. È stata resa approfondita motivazione circa le valutazioni che hanno portato all'affermazione della inattendibilità delle dichiarazioni del solo D'Alessandro e non anche degli ulteriori collaboratori di giustizia. In relazione a questi ultimi, la sentenza di appello ha ritenuto pienamente attendibili le loro dichiarazioni, rendendo valutazioni di carattere generale e valutazioni specifiche sulle singole circostanze riferite. Per quanto concerne il primo profilo, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di attendibilità dei collaboratori, rendendo motivazione né manifestamente illogica né contraddittoria, sull'analoga valutazione effettuata in altri procedimenti e consacrata in provvedimenti definitivi, sulle confessioni, da parte loro, in assenza di gravi indizi a loro carico, circa la partecipazione a reati gravissimi; sulla accertata prolungata permanenza nelle file della criminalità organizzata; sull'assenza di elementi che possano far sospettare l'inquinamento delle loro dichiarazioni.

Inoltre, come indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, i giudici del merito hanno fornito una spiegazione plausibile circa la modificazione di alcune circostanze riferite dagli stessi collaboratori di giustizia. In particolare, preso atto che a considerevole distanza temporale dai fatti si intensificano i problemi relativi alla rievocazione di eventi, soprattutto in relazione a circostanze secondarie e marginali, i giudici del merito hanno notato che è anche vero, come dimostra la letteratura scientifica sul punto, che proprio a distanza di anni uno sforzo mnemonico comporta una iniziale focalizzazione solo sugli elementi più significativi, e solo in un secondo momento su quelli secondari.

Il giudice d'appello ha poi proseguito all'analisi delle singole dichiarazioni riferite da ciascun collaboratore. 1.3. In relazione alla posizione di Francesco Schiavone, il giudice di appello, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ha ricostruito il ruolo di mandante dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. Ha evidenziato come l'indicazione, in sede di interrogatorio, da parte dello Iovine, del solo Caterino quale mandante dell'omicidio, fu dovuta al fatto che, in quel periodo, Antonio Iovine «non aveva ancora acquisito la grande caratura criminale tristemente assunta in seguito».

Di conseguenza, il giudice di appello ha plausibilmente ritenuto che costui, inizialmente concentratosi sul solo Caterino, organizzatore dell'omicidio, in forza del successivo sforzo mnemonico integrò le precedenti dichiarazioni indicando Francesco Schiavone come ulteriore mandante. Con motivazione analoga, il giudice di appello ha risolto l'apparente incongruenza connessa alle informazioni derivate dalle notizie sull'incidente aereo, informazioni che lo stesso collaboratore di giustizia aveva riconosciuto non come movente dell'omicidio, ma come rafforzative della vera causale, ossia la vicinanza della vittima al clan rivale.

Il giudice di appello, poi, ha chiarito in modo convincente che talune discrasie nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono solo marginali. Il giudice di appello ha indicato, come ulteriore elemento di prova del ruolo di mandante di Francesco Schiavone, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone, valutando le sue espressioni non in modo isolato, ma ricollegandole alle persone, in particolare a Vincenzo De Falco, a Francesco Schiavone e a Francesco Bidognetti, indicate dallo stesso Carmine Schiavone come presenti alla riunione in cui fu conferito al Caterino di organizzare l'omicidio e come soggetti che rivestivano un ruolo di primardine all'interno del clan.

Il giudice di appello ha fornito inoltre puntuale spiegazione sulla valutazione di attendibilità di Carmine Schiavone nonostante le mancate coincidenze delle sue dichiarazioni con quelle rese da Antonio Iovine circa la loro presenza alle riunioni deliberative dell'associazione criminosa. Infatti, dalle dichiarazioni dello stesso Iovine era emerso come vi furono più incontri organizzativi, con la conseguente possibilità che lo stesso Iovine abbia partecipato ad alcune riunioni, Carmine Schiavone ad altre. Non colgono nel segno, poi, le censure in ordine alla valutazione di attendibilità del collaboratore Luigi Diana.

Infatti, la presenza di Francesco Bidognetti alle riunioni deliberative fu riferita non solo da Luigi Diana, come sostenuto dal ricorrente, ma anche da Carmine Schiavone. 1.4. In relazione alla posizione di Giovanni Diana, il giudice di appello ha fornito una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria in relazione alla modificazione della individuazione da parte di Luigi Diana della identità dello specchiettista, dando atto che in detto ruolo costui aveva ricordato nel 2005 Giuseppe Diana, detto Cuoi/ 'e paper, e solo nel 2016 Giovanni Diana, detto Giannino o' pazz, ma spiegando che le dichiarazioni rese nel 2005 erano un resoconto sommario dei fatti, poi successivamente integrato e precisato - nel 2016 - a seguito di sforzo mnemonico da parte di Luigi Diana.

Conclusione che, come precedentemente indicato, il giudice di appello ha chiarito con richiamo alla letteratura scientifica sul punto. Né colgono nel segno le censure sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Luigi Diana circa la fonte delle proprie conoscenze, sia perché il riferito contesto di comune detenzione carceraria con le proprie fonti è stato confermato dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, sia perché la spiegazione fornita da Luigi Diana sulle ragioni che portarono alle confidenze di Giovanni Diana fu «puntuale e plausibile».

Infine, altrettanto inconferenti sono le censure in ordine alla denuncia di contraddittorietà circa la qualificazione operata nella sentenza impugnata in ordine alla conoscenza dei fatti da parte del Quadrano e di Carmine Schiavone, a volte considerata come piena, a volte come limitata. Infatti, il giudice di appello ha accertato come il Quadrano fosse venuto a conoscenza da Raffaele Diana della sola riconducibilità del reato al clan dei Casalesi e della identità dei mandanti. È di conseguenza verosimile che non gli fosse stato riferito chi aveva svolto il ruolo di specchiettísta.

In relazione a Carmine Schiavone, il giudice di appello ha posto in luce in modo ineccepibile come lo stesso avesse preso parte alle riunioni deliberative, le quali tuttavia non concernevano tutti gli aspetti della concreta organizzazione dell'omicidio, affidata a Giuseppe Caterino. Di conseguenza, la partecipazione alle riunioni deliberative, la conoscenza della identità dei mandanti e di chi aveva eseguito in concreto l'omicidio non si pone in contraddizione con la mancata conoscenza della identità dello specchi ettista.

2. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dic