Sentenza — n. 6941/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 21/05/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Domenico Gaudino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato, emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle dati del 15/03/2016 e del 27/11/2017. Si ritenevano, in particolare, ostative all'applicazione della disciplina invocata nell'interesse di Gaudino l'ampiezza dell'arco temporale nel quale le condotte illecite presupposte erano state commesse e l'eterogeneità esecutiva che le connotava, rispetto alla quale non assumeva rilievo unificante la circostanza che il ricorrente era un esponente di spicco del clan Falanga di Torre del Greco, nel quale aveva lungamente militato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6941/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)Gaudino Domenico, nato a Torre del Greco 1'11/07/1979; Avverso l'ordinanza emessa il 21/05/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 21/05/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Domenico Gaudino, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato, emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle dati del 15/03/2016 e del 27/11/2017. Si ritenevano, in particolare, ostative all'applicazione della disciplina invocata nell'interesse di Gaudino l'ampiezza dell'arco temporale nel quale le condotte illecite presupposte erano state commesse e l'eterogeneità esecutiva che le connotava, rispetto alla quale non assumeva rilievo unificante la circostanza che il ricorrente era un esponente di spicco del clan Falanga di Torre del Greco, nel quale aveva lungamente militato.
2. Avverso questa ordinanza Domenico Gaudino, a mezzo dell'avvocato Luca Tirabassi, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due censure difensive, di cui si impone una trattazione congiunta, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione invocato in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione consortile esistente tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte. Questa correlazione era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione napoletano con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le ipotesi delittuose di cui si controverte, resa evidente dall'omogeneità dei titoli associativi per i quali il ricorrente era stato condannato nei due procedimenti penali e dalla sostanziale contiguità consortile delle vicende criminose giudicate con i provvedimenti irrevocabili presupposti.
Si deduceva, al contempo, che il Giudic:e per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non aveva tenuto conto del ruolo apicale ricoperto da Gaudino nella consorteria camorristica torrese, per il quale era stato condannato nel procedimento penale definito con la sentenza irrevocabile di cui al punto a), pronunciata il 29/204/2014, dal quale si evinceva la programmazione unitaria dei reati presupposti, riconducibile al momento in cui il ricorrente aveva deciso di aderire al sodalizio, nella piena consapevolezza del programma criminoso su cui la sua adesione si fondava.
Da tale adesione consortile, infatti, derivava il coinvolgimento del ricorrente nell'associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commessa a Torre del Greco a partire dal 2011, giudicata dalla sentenza irrevocabile di cui al punto b), pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 27/11/2017, nella quale Gaudino ricopriva un ruolo egemonico. La consapevolezza di Domenico Gaudino, del resto, discendeva dal fatto che tra gli scopi illeciti perseguiti dalla consorteria criminale giudicata nel procedimento di cui al punto a) vi era quello della gestione del traffico di sostanze stupefacenti , riconducibile alla sfera di operatività del clan Falanga di Torre del Greco, nel quale, come detto, il ricorrente ricopriva un ruolo egemonico.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Domenico Gaudino è fondato nei termini di seguito indicati.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità consolidata, con specifico riferimento al vincoilo della continuazione invocato da Domenico Gaudino in riferimento ai titoli esecutivi presupposti, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati — monosoggettivi, plurisoggetti o associativi — già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). La verifica di tali condotte delittuose, inoltre, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).
Infine, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati associativi, analogamente a quanto riscontrabile nel caso in esame, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata non ha esplicitato correttamente il percorso argomentativo sulla base del quale la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione invocato da Domenico Gaudino — relativo alle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle data del 15/03/2016 e del 27/11/2017 — doveva essere respinta. Secondo il Giudice dell'esecuzione napoletano, i reati associativi per i quali non era stato riconosciuto il vincolo della continuazione invocato da Gaudino risultavano connotati da eterogeneità esecutiva e non potevano essere ricondotti a un progetto consortile unitario, collegato al ruolo di capo e promotore svolto dal ricorrente nel clan Falanga di Torre del Greco, per il quale era stato condannato con la tr2E,Jia sentenza irrevocabile di cui al punto a), pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 15/03/2016.
Tuttavia, tale affermazione appare espressa in termini assertivi e senza tenere conto delle strategie criminali del clan Falanga di Torre del Greco, su cui si imponeva un vaglio analitico, indispensabile per affermare o escludere l'esistenza di un progetto unitario sottostante alle condotte associative presupposte. Tale vaglio, del resto, si rendeva necessario anche in considerazione del fatto che in entrambi i sodalizi criminali, giudicati dalle decisioni irrevocabili di cui ai punti a) e b) dell'ordinanza impugnata, Domenico Gaudino, fin da epoca risalente, rivestiva un ruolo egemonico, che lasciava prefigurare un controllo unitario di tutte le attività delittuose svolte nell'interesse del clan camorristico torrese, rispetto alle quali il mercato degli stupefacenti costituiva uno degli obiettivi di maggiore rilievo consortile.Su questi, pur fondamentali, profili, il Giudice dell'esecuzione napoletano si soffermava in termini obiettivamente generici nelle pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata, affermando che le condotte associative giudicate dalle decisioni irrevocabili di cui ai punti a) e b) non potevano essere valutate unitariamente, riguardando «delitti realizzati, come accertato dalle sentenze in atti - certo non inficiate da laconiche dichiarazioni di un collaboratore di giustizia cui l'istante ha fatto rinvio - con diverse modalità concrete sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti e non già all'attuazione di un programma unitario».
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, invero, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui il ruolo associativo egemonico svolto da Gaudino all'interno del clan Falanga di Torre del Greco non influiva sulla gestione del settore degli stupefacenti, che costituiva uno dei mercati criminali privilegiati dalla consorteria camorristica oggetto di vaglio esecutivo, tanto da essere storicamente controllato dai suoi vertici. Questi elementi, infatti, indurrebbero a ipotizzare l'unicità del disegno criminoso perseguito dal condannato, concretizzatosi all'interno della stessa struttura consortile torrese, nel valutare la quale occorreva tenere conto degli sviluppi organizzativi che l'avevano caratterizzata - con specifico riferimento al controllo del mercato degli stupefacenti, di cui si occupa la decisione irrevocabile pronunciata alla Corte di appello di Napoli il 27/11/2017 - e dell'ascesa criminale compiuta in tale ambito associativo dal ricorrente.
In altri termini, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2, avrebbe dovuto ricostruire preliminarmente quale fosse il ruolo associativo ricoperto da Gaudino nelle consorterie criminali giudicate dalle decisioni irrevocabili di cui ai punti a) e b) dell'ordinanza impugnata; risolto questo problema preliminare, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ricostruire i contesti associativi all'interno dei quali il ricorrente ricopriva ruoli egemonici incontroversi e se gli stessi venivano svolti all'interno di due gruppi criminali privi di collegamento ovvero all'interno di una federazione consortile, composta da sodalizi diversamente articolati, ma caratterizzati da strategie criminali comuni e da un'identità territoriale tale da fare ritenere i due organismi simbiotici.
Nel compiere tale complessa operazione di ermeneutica processuale, il Giudice dell'esecuzione napoletano, infine, avrebbe dovuto tenere conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose» (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, Napolitano, Rv. 268786-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gallus°, Rv. 281375-01;
Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106-01).
4. Le considerazioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu