Ordinanza — n. 6934/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza nell'interesse di Albino Piras volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in relazione al delitto di tentato omicidio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6934/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS ALBINO nato a SIURGUS DONIGALA il 14/12/1946 avverso l'ordinanza del 30/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza nell'interesse di Albino Piras volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in relazione al delitto di tentato omicidio.
2. Propone ricorso diretto per cassazione Albino Piras, tramite il difensore, lamentando di violazione degli artt. 125, comma 2, e 292 comma 2 lett.
c) e c)- bis, cod. proc. pen, in forza di doglianze esposte in tre motivi che lamentano l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura. E' pervenuta memoria del difensore in data 17 gennaio 2022, a mezzo della quale si ribadiscono le doglianze e si chiede l'accoglimento dell'impugnazione.
3. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418).
4. Ne discende che il ricorso proposto nell'interesse di Piras, an,verso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, deve essere qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari competente a provvedere su tale impugnazione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello cautelare, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari, competente ai sensi dell'art. 310 comma 1 cod. proc. pen. Così deciso il 3 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente berto Bine