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Sentenza — n. 6927/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6927/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto in data 29/4/2021, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto la richiesta, proposta nell'interesse di Ferdinando Madafferi, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, avente ad oggetto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze di Giuseppina Beatrice Ruffa, legale rappresentante della soc. La Fenice, gestore del supermercato Despar di Varapodio. Detto rigetto è stato motivato con le negative informazioni di polizia acquisite in relazione al contesto lavorativo e con il fatto che, in ogni caso, Madafferi già svolgeva l'attività lavorativa di coltivatore.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6927/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente, giova ricordare che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione delle misure alternative è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà ' personale (tra le molte, Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01, in materia di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 2, Ord. pen.).

Parole chiave

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mercati agricoli autorizzazione al lavoro domenicale lavoro sottoposto ad autorizzazione contratto di lavoro a domicilio sforzi per trovare lavoro attività lucrativa non autorizzata

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso si articola in due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Madafferi Ferdinando, nato a Gioia Tauro il 6/12/1978, avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria in data 29/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 29/4/2021, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto la richiesta, proposta nell'interesse di Ferdinando Madafferi, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, avente ad oggetto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze di Giuseppina Beatrice Ruffa, legale rappresentante della soc. La Fenice, gestore del supermercato Despar di Varapodio. Detto rigetto è stato motivato con le negative informazioni di polizia acquisite in relazione al contesto lavorativo e con il fatto che, in ogni caso, Madafferi già svolgeva l'attività lavorativa di coltivatore.

2. L'avv. Salvatore Barreca, difensore di fiducia di Ferdinando Madafferi, ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il predetto provvedimento. Il Presidente del Tribunale, ritenuto che nei confronti del decreto potesse proporsi impugnazione nelle sole forme del ricorso per cassazione, ha riqualificato in tali termini il reclamo, disponendo la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte, in virtù del principio del favor impugnationis affermato dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso si articola in due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo, esso lamenta la «incongruenza tra il contenuto del provvedimento impugnato e quello adottato il 16/4/2021 dal Tribunale di Palmi», che aveva autorizzato Madafferi allo svolgimento dell'attività lavorativa e che il Magistrato di sorveglianza non avrebbe tenuto in alcuna considerazione, benché il medesimo fosse stato posto, del tutto tempestivamente, alla sua cognizione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura la «ontologica inadeguatezza delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato nel raffronto con il precedente provvedimento autorizzativo allo svolgimento di colloquio di lavoro e allo svolgimento di attività lavorativa agricola».

Il Magistrato di sorveglianza, dopo avere autorizzato Madafferi a effettuare un colloquio presso la sede della società disponibile ad assumerlo, ha successivamente respinto, contraddittoriamente, la richiesta principale. Quanto, poi, all'affermazione, contenuta nel provvedimento di rigetto, secondo cui Madafferi potrebbe dedicarsi alla già autorizzata attività lavorativa agricola, le esigenze di controllo dell'istante sarebbero meno soddisfabili presso il fondo agricolo rispetto all'esercizio commerciale, costantemente sorvegliato da videocamere.

Infine, si sottolinea la maggiore idoneità della nuova attività lavorativa a soddisfare le esigenze economiche del nucleo familiare rispetto a quella di lavorazione del fondo agricolo.

3. In data 8/11/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, giova ricordare che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione delle misure alternative è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà ' personale (tra le molte, Sez. 1, n. 52134 del 7/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01, in materia di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 2, Ord. pen.).

3. Nel caso in esame, le censure difensive sono manifestamente infondate, avendo il pur succinto provvedimento comunque richiamato le negative informazioni dei Carabinieri, Legione Calabria - Gruppo di Gioia Tauro, che hanno evidenziato come presso l'impresa individuale La Fenice, siano impegnati Rocco Alessandro Ruffa (con segnalazioni di polizia per i reati di danneggiamento, truffa, lesioni personali e minaccia, fino al suo coinvolgimento nell'operazione di polizia c.d. "Erinni" per il reato di associazione di tipo mafioso), Rosalba Deodato e Giovanni Aquileia (entrambi con una segnalazione di polizia, rispettivamente per il reato di truffa e per violazione delle misure previdenziali e sanitarie); come nella originaria proposta di lavoro non sia stato indicato il salario, precludendo la possibilità di valutare la validità dell'attività lavorativa; come la sede di lavoro presenti degli accessi che consentirebbero a Madafferi di incontrare «persone controindicate», eludendo i controlli.

Dunque, la decisione impugnata si palesa del tutto aderente alle risultanze istruttorie e logica nelle sue conclusioni. Viceversa, le doglianze relative alla prospettata discrasia tra il provvedimento impugnato e quello del Tribunale di Palmi sono generiche, attesa la diversa piattaforma istruttoria utilizzata ai fini delle due decisioni, riconosciuta dallo stesso ricorrente. Né decisiva è la circostanza che il Magistrato di sorveglianza avesse in precedenza autorizzato Madafferi a effettuare un colloquio presso la sede della società, posto che, in tale fase, non erano state acquisite le informazioni di polizia.

Quanto, poi, al fatto che la prospettata attività lavorativa meglio potrebbe soddisfare le esigenze economiche del nucleo familiare, tale circostanza, pur pacifica, non può certamente prevalere sulle esigenze di controllo, immanenti alla misura restrittiva in esecuzione, tanto da obliterarle in misura significativa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così