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Sentenza — n. 6919/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6919/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gianni Franzoso in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen. perché il reato era estinto per intervenuta oblazione. Avverso detta sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Asti, deducendo, ex art. 606, comma ì 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale; sostiene che la sentenza avrebbe dovuto ordinare la confisca delle armi indicate nel capo di imputazione, obbligatoria ex art. 6 I. 22 maggio 1975 n. 152.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 6919/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 697 cod. pen. perché il reato era estinto per intervenuta oblazione. Avverso detta sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Asti, deducendo, ex art. 606, comma ì 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale; sostiene che la sentenza avrebbe dovuto ordinare la confisca delle armi indicate nel capo di imputazione, obbligatoria ex art. 6 I. 22 maggio 1975 n. 152.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale confisca di valori patrimoniali parità delle armi disarmo esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gianni Franzoso in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 240 cod. pen
Tale disposizione, con l'espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen., ha, quindi, introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria che deve essere sempre disposta anche se non è stata pronunciata condanna.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: FRANZOSO GIANNI nato a ADRIA il 9/7/1942 avverso la sentenza del 16/7/2020 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca delle armi e munizioni in giudiziale sequestro, che si chiede sia disposta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gianni Franzoso in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen. perché il reato era estinto per intervenuta oblazione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Asti, deducendo, ex art. 606, comma ì 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale; sostiene che la sentenza avrebbe dovuto ordinare la confisca delle armi indicate nel capo di imputazione, obbligatoria ex art. 6 I. 22 maggio 1975 n. 152.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto. L' art.6, comma 1, I. n. 152 del 1975, prevede che "il disposto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi". Tale disposizione, con l'espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen., ha, quindi, introdotto un'ipotesi di confisca obbligatoria che deve essere sempre disposta anche se non è stata pronunciata condanna. • Questa Corte ha, pertanto, costantemente ritenuto la confisca applicabile a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, con le uniche eccezioni dell'assoluzione nel merito e dell'appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo.

La confisca, quindi, si applica anche in caso di una pronuncia di estinzione per oblazione delle contravvenzioni concernenti le armi, come quella contestata (da ultimo: Sez. 1, n. 1806 del 4/12/2012 - dep. 15/1/2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 11480 del 20/1/2010 - dep. 25/3/2010, Trisolino, Rv. 246532, su ipotesi identica alla presente). Milita in favore di tale opzione ermeneutica, innanzitutto, la natura giuridica del procedimento di oblazione: la domanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta come ammissione di colpevolezza è - in ogni caso - un atto idoneo a dar luogo alla apertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere - in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato - sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (in tal senso Corte Cost. n. 14 del 2015 in caso di opposizione a decreto penale di condanna).

Non può pertanto affermarsi che, in rapporto alla verifica giurisdizionale, manchi del tutto un accertamento di legalità, tale da giustificare le conseguenze sfavorevoli. In secondo luogo, nel senso dell'obbligatorietà depone la finalità della confisca obbligatoria in materia di armi e munizioni, che è essenzialmente preventiva e non strettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, non assistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristiche intrinseche di pericolosità della cosa (Sez. 1, n. 33982 del 6/4/2016, Rv. 267458).4.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'omessa confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, che, trattandosi di provvedimento obbligatorio, può essere adottato da questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca delle armi e delle munizioni di cui all'imputazione, confisca che dispone con i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152. Così deciso, in Roma 8 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Alif