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Sentenza — n. 6917/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6917/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6917/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa in data 8 ottobre 2020 il giudice di Pace di Monza ha dichiarato Mourad Choukri, di nazionalità marocchina, responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di settemilacinquecento euro di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A Choukri si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Palermo il 14 giugno 2017, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione, emesso e notificatogli in pari data.

Regesto Legislator

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art. 34 d.lgs. n. 274/2000; Sentenza — n. 6917/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza allegato al ricorso.

Parole chiave

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espulsione prefettizia allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivo d'espulsione ritiro della querela penale sospensione dell'allontanamento partenza illegale

Disposizioni normative citate

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art. 34 d.lgs. n. 274/2000
Il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza allegato al ricorso.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHOUKRI MOURAD S.F.D. (C.U.I. 053INHE) nato il 25/3/1997 avverso la sentenza del 8/10/2020 del GIUDICE DI PACE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 8 ottobre 2020 il giudice di Pace di Monza ha dichiarato Mourad Choukri, di nazionalità marocchina, responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di settemilacinquecento euro di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A Choukri si contesta di essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Palermo il 14 giugno 2017, sulla scorta del decreto prefettizio di espulsione, emesso e notificatogli in pari data.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Daniela Bertolini, deducendo: - mancanza di motivazione, sul rilievo che il Giudice di pace non aveva né indicato né le prove a sostegno della decisione né formulato un'analisi complessiva del fatto concreto - omessa motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non ha ricevuto nessuna risposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima censura è generica. Il ricorrente si è limitato a prospettare carenze in termini astratti e senza riferimenti specifici anziché confrontarsi criticamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata che, sia pure succintamente, dà conto delle evidenze probatorie acquisite con l'accordo delle parti e ricostruisce il fatto addebitato all'imputato, così da evidenziare sul piano giuridico l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata.

2. E, invece, fondata la seconda censura. Come chiarito dalla Corte costituzionale, «l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per "particolare tenuità del fatto", previsto dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato». Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, va appezzata per mezzo di un giudizio che deve avere ad oggetto non la fattispecie astratta di reato, ma quella concretamente realizzata; attraverso di esso, il giudice è chiamato a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato.

Detti indici normativi devono essere congiuntamente considerati. La «particolare tenuità» del fatto ricorre quando si sia al cospetto di «un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006 Ciampa, Rev. 234577). In particolare, sono stati enucleati alcuni indici sintomatici di particolare tenuità, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive, tra i quali: l'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato; l'occasionalità della violazione; il ridotto grado di colpevolezza; il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855).

Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato dell'art. 34, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare nessuna attenzione alla richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, pur formulata nell'ambito delle richieste conclusive, come si evince dal verbale di udienza allegato al ricorso.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Monza, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, verifichi se sussistano o meno le condizioni per l'applicazione della causa di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34, d.lgs. 24 agosto 2000, n. 274, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Monza, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma 8 febbrai