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Sentenza — n. 6907/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6907/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6907/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTI TEODORO nato a SATRIANO il 02/10/1963 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva prosciolto per tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Teodoro Marotti, imputato della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. per non aver ottemperato all'ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 2014 del Comune di Satriano (CZ) con la quale si ordinava all'imputato di adottare con effetto immediato soluzioni tecniche idonee a mitigare le diffusioni sonore per rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 650 cod. pen, art. 129 c.p; Sentenza — n. 6907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inquinamento acustico azione per cessazione controllo dell'inquinamento responsabilità disciplinare grado di sensibilità sospensione dei lavori

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva prosciolto per tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Teodoro Marotti, imputato della contravvenzione di cui all'art.
art. 650 cod. pen
pen., Teodoro Marotti, imputato della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.
art. 129 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTI TEODORO nato a SATRIANO il 02/10/1963 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva prosciolto per tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Teodoro Marotti, imputato della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. per non aver ottemperato all'ordinanza contingibile ed urgente n. 4 del 2014 del Comune di Satriano (CZ) con la quale si ordinava all'imputato di adottare con effetto immediato soluzioni tecniche idonee a mitigare le diffusioni sonore per rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 650 cod. pen. che non sarebbe applicabile al caso di specie poiché la condotta incriminata è già punita dall'art. 10 I. 26 ottobre 1995, n. 447. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente chiede che sia dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione essendo trascorso, al momento del ricorso, il termine massimo di cinque anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi proposti sono manifestamente infondati.

4. Pur essendo principio consolidato di questa Corte che la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) non è configurabile quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo sia già prevista da una fonte normativa generale e trovi autonoma e specifica sanzione da parte dell'ordinamento (Sez. 1, n. 43202 del 08/11/2002), va rilevato che, come specificato nella decisione ora citata, bisogna riconoscere alla contravvenzione in esame un residuale ambito applicativo per la sola violazione, nell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, di disposizioni o prescrizioni diverse da quelle disciplinanti i limiti di emissioni od immissioni sonore quale l'adozione di particolari accorgimenti rinvenibili, nel caso di specie, concernente l'inottemperanza ad ordinanza sindacale che richiedeva all'imputato di "adottare con effetto immediato nelle operative azioni correttive nell'impianto di diffusione sonora atte a mitigare il più possibile la propagazione del rumore in ambiente esterno ed in ambiente abitativo per rispettare" i valori-limite di emissione e di immissione sonora previsti e sanzionati dall'art. 10, comma 2, della legge n. 447 del 1995. 4.1.

Rispetto al secondo motivo relativo alla richiesta del ricorrente di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la possibilità di rilevarla deve ritenersi preclusa trattandosi di ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Escluso, infatti, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, neppure può esserlo in questa sede, ostandovi l'inammissibilità del ricorso conseguente alla manifesta infondatezza del motivo dedotto. La giurisprudenza della Corte afferma da tempo, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Cass.

Sez. un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, Rv 2172E6).

5. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2021 Il Consigl