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Sentenza — n. 6906/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6906/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6906/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, nel riformare parzialmente la decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere per il delitto di spaccio di stupefacenti, ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo A), per intervenuta prescrizione, riteneva assorbito il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo di cui al capo D) in quello di detenzione di arma clandestina (art. 23, comma terzo, I. 18 aprile 1975, n. 110) indicato al capo B) nonché, rideterminando la pena con l'ulteriore delitto di ricettazione dell'arma con matricola abrasa di cui al capo C), condannava Carmelo Marletta alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa, revocate le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici dell'interdizione legale e della sospensione della responsabilità genitoriale.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 6906/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che la prescrizione, a norma dell'art. 157 cod. pen., estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, rispetto al delitto di ricettazione la pena massima edittale è di otto anni quindi, a far data dal 9 febbraio 2012, non era già prescritto al momento del giudizio d'appello conclusosi con la sentenza qui impugnata del 20 novembre 2019, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente. 4.1. Relativamente al delitto di detenzione di arma clandestina la pena edittale massima è di sei anni da cui discende il termine di prescrizione del reato di 7 anni e 6 mesi che, in assenza di sospensioni non rilevate nel fascicolo d'ufficio, si è maturato in data 9 agosto 2019, prima del giudizio d'appello.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale mantenimento della carcerazione preventiva riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Premesso che la prescrizione, a norma dell'art. 157 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARLETTA CARMELO nato a CATANIA il 26/05/1963 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, nel riformare parzialmente la decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere per il delitto di spaccio di stupefacenti, ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo A), per intervenuta prescrizione, riteneva assorbito il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo di cui al capo D) in quello di detenzione di arma clandestina (art. 23, comma terzo, I. 18 aprile 1975, n. 110) indicato al capo B) nonché, rideterminando la pena con l'ulteriore delitto di ricettazione dell'arma con matricola abrasa di cui al capo C), condannava Carmelo Marletta alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa, revocate le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici dell'interdizione legale e della sospensione della responsabilità genitoriale.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'intervenuta prescrizione delle residue imputazioni che si sarebbe maturata già durante il processo d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato relativamente al delitto di ricettazione e parzialmente fondato rispetto al delitto di detenzione di arma clandestina.

4. Premesso che la prescrizione, a norma dell'art. 157 cod. pen., estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, rispetto al delitto di ricettazione la pena massima edittale è di otto anni quindi, a far data dal 9 febbraio 2012, non era già prescritto al momento del giudizio d'appello conclusosi con la sentenza qui impugnata del 20 novembre 2019, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente. 4.1. Relativamente al delitto di detenzione di arma clandestina la pena edittale massima è di sei anni da cui discende il termine di prescrizione del reato di 7 anni e 6 mesi che, in assenza di sospensioni non rilevate nel fascicolo d'ufficio, si è maturato in data 9 agosto 2019, prima del giudizio d'appello.

5. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione con conseguente eliminazione della pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, rideterminando la pena per il reato di cui al capo C), previa applicazione della diminuente per il giudizio abbreviato, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione ed elimina la pena irrogata a titolo di aumento per la continuazione di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, rideterminando la pena per il • reato di cui al capo C), previa applicazione della diminuente per il giudizio abbreviato, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa. Così deciso in dat