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Sentenza — n. 6905/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6905/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6905/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermava la decisione di primo grado che aveva condannato Vincenzo Lanno alla pena di sei mesi di arresto e 1000 euro di ammenda, ritenendolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori della propria abitazione una mazza in legno della lunghezza di 45 cm.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6905/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi minaccia non comprovata oggetto pericoloso reato di poca entità danno patrimoniale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANNO VINCENZO nato a PALERMO il 30/06/1993 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermava la decisione di primo grado che aveva condannato Vincenzo Lanno alla pena di sei mesi di arresto e 1000 euro di ammenda, ritenendolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori della propria abitazione una mazza in legno della lunghezza di 45 cm.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con il quale deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. per erronea applicazione della norma che prescrive l'enunciazione specifica dei motivi, In particolare, assume che gli stessi non fossero generici ma proporzionali alla specificità delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In particolare, con il primo motivo d'appello si lamentava l'omessa valutazione del motivo che avrebbe giustificato il possesso dell'arma impropria la quale gli era stata regalata lo stesso giorno del sequestro e che poi aveva dimenticato nell'auto; con altro motivo si richiedeva l'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 per la ridotta potenzialità offensiva della mazza in legno, la modalità di rinvenimento, la personalità dell'imputato e la sua immediata giustificazione sul possesso della stessa; con l'ultimo motivo si sollecitava l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento processuale collaborativo, l'assenza di una effettiva capacità a delinquere e di una vera pericolosità sociale dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRMO 3. Il motivo proposto è fondato.

4. Va premesso che, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). 4.1.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza considerare che la sentenza di primo grado era motivata in modo assolutamente generico, infatti, ricostruito sinteticamente il fatto, riportava che, sul possesso dello strumento atto ad offendere, non era stata fornita alcuna giustificazione. Analogamente, sulla determinazione della pena da irrogare, manca del tutto la motivazione, essendosi il giudice limitato ad affermarne la congruità in astratto. 4.2. Si ritiene, quindi, che l'atto di appello non poteva essere considerato inammissibile per genericità dei motivi, stante la diretta proporzionalità dei motivi del gravame rispetto alla rilevata genericità della sentenza impugnata.

5. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in data 25 novembre 2021 Il C