Cassation court dismisses suspension request for civil damages due to lack of proof of creditor insolvency or asset erosion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giovanni Cimino's request to suspend the execution of civil damages awarded in his criminal conviction for arson. Cimino argued that paying the provisional sum would cause grave and irreparable harm, but the court found no evidence of the creditor's insolvency or that the payment would drastically erode his assets. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for 'grave and irreparable damage' was not met, leading to the dismissal of the suspension request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. proc. pen.; The request to suspend civil execution requires proof of creditor insolvency or extreme erosion of the debtor's assets, and references to Constitutional Court precedents regarding 'grave reasons' are inapplicable to the appellate civil stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da Cimino Giovanni, nato a Cefalù il 27/1/1971 volta alla sospensione, a fini civili, dell'esecuzione della sentenza del 4/11/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto dell'istanza;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovanni Cimino, ritualmente assistito dai suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la decisione di primo grado, che lo aveva riconosciuto colpevole di incendio doloso ai danni di uno stabilimento balneare e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da I liquidarsi in separate sede, accordando provvisionali pari a complessivi 40.000 euro.
2. Con istanza, in calce al ricorso, Cimino ha chiesto, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civilistiche della sentenza impugnata, allegando fattori di asserito rilevante pregiudizio che, nelle more del giudizio di legittimità, potrebbe prodursi a suo carico.
3. Il Collegio, chiamato in questa sede a delibare esclusivamente tale istanza, rileva che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della condanna civile, previsto dall'art. 612 cod. proc. pen., può riguardare effettivamente anche la sola provvisionale (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268180-01), e che il parametro testuale, cui indirizzare la decisione, è rappresentato esclusivamente dal rischio di «grave e irreparabile danno», in linea con l'omologa previsione dell'art. 373 cod. proc. civ. Il richiamo, operato dall'istante, alla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1994 - che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen., ha introdotto il meno rigoroso parametro dei «gravi motivi», a proposito della sospendibilità dell'esecuzione della provvisionale in appello - è infatti inconferente, muovendo la pronuncia del giudice delle leggi da esigenze di ragionevole uniformità con la disciplina dell'appello civilistico (art. 283 cod. proc. civ.) e spiegando essa effetti solo in relazione a questo diverso grado di giudizio.
4. Ai fini del riscontro del grave e irreparabile danno, l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma, ovvero la prova che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio (Sez. 6, n. 29617 del 19/5/2016, Piermarini, Rv. 267794-01). Nessuna deduzione specifica - diversa cioè dal mero importo della somma, in sé non univocamente significato - è stata al riguardo formulata, sicché l'istanza non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Così deciso il 10/12/2021 gliere estensore Il Presidente IN CANCELLERW e