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Sentenza — n. 6651/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal error correction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual basis of the surveillance court's decision rather than identifying a legal error. The appellant argued that the roommate, not the client, possessed the drugs, claiming the original ruling incorrectly inferred active complicity. The court rejected this, noting that appeals to the Cassation level cannot serve as a second instance for factual reassessment when the lower court's reasoning remains logically sound and based on objective evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts without demonstrating a logical flaw in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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surveillance appeal factual re-evaluation inadmissibility drug possession accomplice liability detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze convivenza di fatto non dichiarata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HKAMLAH AYOUB nato il 05/08/1993 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette le conclusioni del PG Antonietta Picardi che ha concluso per la inammissibilità del ,12-)1 ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca della misura alternativa (la detenzione domiciliare, in atto dal 26 ottobre del 2020) nei confronti di Ayoub Hkamlah. 1.1 La revoca è stata disposta in ragione di quanto avvenuto in data 3 marzo 2021. In motivazione il Tribunale evidenzia che la condotta tenuta da Hkamlah, per come risulta dalla nota dei carabinieri di Clusone intervenuti presso l'abitazione condivisa con Mohammed Figuig, è inquadrabile quantomeno in termini di favoreggiamento personale e non consente di mantenere ferma la prognosi favorevole espressa al momento dell'applicazione della misura alternativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore di fiducia - Ayoub Hkamlah. 2.1 Si deduce erronea applicazione dei contenuti dell'art. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). Il ricorrente evidenzia che la condotta penalmente rilevante - di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente - è stata posta in essere dal coinquilino Mohammed Figuig. Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe erroneamente ritenuto ipotizzabile una condotta favoreggiatrice, non risultando provato che l'occultamento della droga - poi rinvenuta nella abitazione - era riconducibile ad una condotta attiva del Hkamlah. Al più poteva ritenersi sussistente, si afferma, una mera connivenza, atteggiamento tale da escludere la revocabilità della misura alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. 1.1 Ed invero le doglianze - pur prospettate in termini di erronea applicazione di legge - si dirigono in realtà verso la motivazione della decisione, senza tuttavia individuare alcun vizio logico del percorso argomentativo. Viene, in sostanza, chiesta una mera rivalutazione dei fatti storici che hanno determinato la decisione, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Non risultano, peraltro, incongruenze nell'apprezzamento del fatto che ha condotto alla revoca della misura alternativa, trattandosi di ricostruzione basata su dati obiettivi constatati in occasione del rinvenimento e sequestro della sostanza stupefacente all'interno della abitazione ove dimorava Ayoub Hkamlah.2.

Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Renato Giuseppe B