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Sentenza — n. 6529/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6529/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto confermava, in sede di appello, l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata nei confronti di Gino Martinese, con la quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 208 cod. pen., la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Regesto Legislator

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art. 208 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6529/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. È noto che la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione, o della proroga, di una misura di sicurezza personale consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati da parte del soggetto interessato, che deve essere valutato alla luce dei parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404-01), tenuto conto dunque sia della gravità dei commessi reati sia della capacità a delinquere, quest'ultima desunta anche da fatti successivi quali il comportamento manifestato durante e dopo l'esecuzione della pena (da ultimo, Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918-01).

Parole chiave

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pericolo di reiterazione ritardo ingiustificato dell'azione penale criminalità persistente proroga della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 208 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto confermava, in sede di appello, l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata nei confronti di Gino Martinese, con la quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 208 cod.
art. 133 cod. pen
È noto che la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione, o della proroga, di una misura di sicurezza personale consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati da parte del soggetto interessato, che deve essere valutato alla luce dei parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Martinese Gino, nato a Taranto il 18/03/1974 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto confermava, in sede di appello, l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata nei confronti di Gino Martinese, con la quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 208 cod. pen., la proroga di un anno della misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, vizio della motivazione. Assume il ricorrente che il giudizio di pericolosità sociale, formulato a suo carico, non potrebbe ulteriormente fondarsi sul suo mero passato criminale, oltretutto quale militante di una consorteria ormai sfaldata, in assenzi di indici rivelatori di una sua concretezza e attualità, nella specie smentite dal suo comportamento ligio e proteso al reinserimento lavorativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. È noto che la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione, o della proroga, di una misura di sicurezza personale consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati da parte del soggetto interessato, che deve essere valutato alla luce dei parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404-01), tenuto conto dunque sia della gravità dei commessi reati sia della capacità a delinquere, quest'ultima desunta anche da fatti successivi quali il comportamento manifestato durante e dopo l'esecuzione della pena (da ultimo, Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918-01).

Il Tribunale di sorveglianza, che non si è discostato da tale corretta impostazione di principio, ha esaustivamente motivato al riguardo e le sue argomentazioni sono sorrette da ferrea e ineccepibile logica. Esso ha infatti adeguatamente rimarcato che, al di là della formale regolarità di comportamento, il condannato non ha operato alcuna visibile presa di distacco dall'ambiente mafioso di provenienza e si trova inserito in un contesto, familiare e territoriale, che non offre allo stato adeguate garanzie di contenimento. Il rilievo di persistenza della pericolosità sociale, da mancato comprovato abbandono di logiche criminali tanto a lungo coltivate, appare strettamente consequenziale.2.

Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il