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Sentenza — n. 6298/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of specific evidence regarding sentence calculations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific evidence to refute the trial court's detailed calculations. The appellant argued that the lower court incorrectly summed sentences without accounting for reductions and misapplied recidivism rules, but offered only a generic denial without identifying specific errors. The court rejected this because the original judgment was sufficiently analytical, requiring the appellant to pinpoint exact mistakes with supporting documentation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal against a decision declaring a request for parole inadmissible is itself inadmissible if the appellant fails to specify the exact errors in the calculation of the sentence or the application of recidivism, providing only a generic denial without identifying specific titles or attaching corroborating documents.

Parole chiave

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parole appeal inadmissibility sentence calculation errors recidivism application generic appeal grounds Italian criminal procedure recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Renzetti Lamberto, nato a Pescara il 28/09/1968 avverso l'ordinanza del 12/11/2020 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'aquila confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio, avanzata da Lamberto Renzetti, sul presupposto che non fosse stata ancora espiata la quota- parte di pena cumulata necessaria per accedere al beneficio.

2. Renzetti ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale lamenta l'erroneità dei conteggi. Il Tribunale di sorveglianza, al fine di individuare la pena totale, su cui basare il calcolo proporzionale, avrebbe sommato le singole pene inflitte nei diversi titoli di condanna, senza considerare che alcune di queste pene erano state successivamente ridotte, in sede esecutiva, a seguito del riconoscimento della continuazione. Il medesimo Tribunale, inoltre, al fine di quantificare le prescritte frazioni proporzionali di pena, maggiori rispetto alle condanne aggravate dalla recidiva reiterata, avrebbe rilevato l'esistenza di quest'ultima sulla scorta del certificato del casellario giudiziale, senza considerare che, per alcuni titoli, la recidiva sarebbe stata disapplicata dal giudice di cognizione, o ritenuta comunque subvalente nel giudizio di comparazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, stante la genericità di entrambe le contestazioni. Il provvedimento impugnato contiene indicazioni estremamente analitiche, individuando partitamente le sentenze di condanna, la natura dei relativi reati, l'eventuale esistenza della •recidiva, le pene in corrispondenza inflitte, e su questa base determinando in modo analitico le prescritte frazioni proporzionali di pena. Il ricorrente avrebbe dovuto, a fronte, identificare a sua volta i titoli a suo giudizio erroneamente considerati, per la pena o per la recidiva, allegando altresì all'atto di impugnazione copia della documentazione di riscontro.

Egli si è viceversa trincerato dietro una confutazione indistinta, priva di contenuto autosufficiente, che non consente a questo di svolgere il controllo in ricorso sollecitato.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il P