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Sentenza — n. 6295/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6295/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pagano Cesare, nato a Napoli il 22/10/1969 avverso il decreto del 15/03/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava inammissibile il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Cesare Pagano, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativi lettori digitali. Secondo il Magistrato di sorveglianza il reclamo andava considerato manifestamente infondato per difetto delle condizioni di legge, essendo l'operato dell'Amministrazione, in materia, conforme alle leggi e ai regolamenti e non essendo astrattamente configurabile alcuna lesione all'esercizio di diritti spettanti al detenuto. 2. Pagano ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale lamenta la mancata trattazione del reclamo in contraddittorio. Il ricorrente reputa che la posizione soggettiva azionata fosse giustiziabile dinanzi alla giurisdizione di sorveglianza, come dimostrato da svariate decisioni di Uffici giudiziari omologhi a quello investito del reclamo, che lo avevano addirittura accolto, sicché nel presente caso si sarebbe dovuto comunque procedere previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel procedimento di sorveglianza il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896-01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che rivelino, alla semplice pi-ospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 3. Il possibile utilizzo, da parte dei detenuti, anche assoggettati a regime differenziato, di strumenti tecnologici, come i compact disk (CD), nella camera di pernottamento, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici, inerisce ad aspetti del trattamento penitenziario suscettibili di tutela dinanzi alla magistratura di sorveglianza. Su tale implicito presupposto questa Corte, in recenti decisioni (ex pluribus, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 282213-01), ha approfondito gli snodi problematici della questione, affermando principi di diritto utili allo scrutinio della legittimità del provvedimento di diniego, eventualmente assunto dall'Amministrazione penitenziaria. L'applicazione ai casi controversi di tali principi, e la ricognizione delle sottostanti situazioni di fatto, non possono dunque prescindere dall'adozione del modello giurisdizionale partecipato. 4. Il decreto impugnato, a tale modello antitetico, deve essere annullato senza rinvio. Gli atti debbono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza, perché proceda previa fissazione dell'udienza nel contraddittorio delle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo. Così deciso il 19/11/2021

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Sentenza — n. 6295/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava inammissibile il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Cesare Pagano, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativi lettori digitali. Secondo il Magistrato di sorveglianza il reclamo andava considerato manifestamente infondato per difetto delle condizioni di legge, essendo l'operato dell'Amministrazione, in materia, conforme alle leggi e ai regolamenti e non essendo astrattamente configurabile alcuna lesione all'esercizio di diritti spettanti al detenuto. 2. Pagano ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale lamenta la mancata trattazione del reclamo in contraddittorio. Il ricorrente reputa che la posizione soggettiva azionata fosse giustiziabile dinanzi alla giurisdizione di sorveglianza, come dimostrato da svariate decisioni di Uffici giudiziari omologhi a quello investito del reclamo, che lo avevano addirittura accolto, sicché nel presente caso si sarebbe dovuto comunque procedere previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel procedimento di sorveglianza il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896-01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che rivelino, alla semplice pi-ospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 3. Il possibile utilizzo, da parte dei detenuti, anche assoggettati a regime differenziato, di strumenti tecnologici, come i compact disk (CD), nella camera di pernottamento, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici, inerisce ad aspetti del trattamento penitenziario suscettibili di tutela dinanzi alla magistratura di sorveglianza. Su tale implicito presupposto questa Corte, in recenti decisioni (ex pluribus, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 282213-01), ha approfondito gli snodi problematici della questione, affermando principi di diritto utili allo scrutinio della legittimità del provvedimento di diniego, eventualmente assunto dall'Amministrazione penitenziaria. L'applicazione ai casi controversi di tali principi, e la ricognizione delle sottostanti situazioni di fatto, non possono dunque prescindere dall'adozione del modello giurisdizionale partecipato. 4. Il decreto impugnato, a tale modello antitetico, deve essere annullato senza rinvio. Gli atti debbono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza, perché proceda previa fissazione dell'udienza nel contraddittorio delle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo. Così deciso il 19/11/2021

Parole chiave

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censura costituzionale insufficiente censura costituzionale non motivata diniego dell'accesso agli atti censura costituzionale immotivata compensi per diritto d'autore non pagati

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pagano Cesare, nato a Napoli il 22/10/1969 avverso il decreto del 15/03/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Cuneo dichiarava inammissibile il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Cesare Pagano, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativi lettori digitali. Secondo il Magistrato di sorveglianza il reclamo andava considerato manifestamente infondato per difetto delle condizioni di legge, essendo l'operato dell'Amministrazione, in materia, conforme alle leggi e ai regolamenti e non essendo astrattamente configurabile alcuna lesione all'esercizio di diritti spettanti al detenuto. 2. Pagano ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale lamenta la mancata trattazione del reclamo in contraddittorio. Il ricorrente reputa che la posizione soggettiva azionata fosse giustiziabile dinanzi alla giurisdizione di sorveglianza, come dimostrato da svariate decisioni di Uffici giudiziari omologhi a quello investito del reclamo, che lo avevano addirittura accolto, sicché nel presente caso si sarebbe dovuto comunque procedere previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel procedimento di sorveglianza il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896-01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che rivelino, alla semplice pi-ospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all'istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996). 3. Il possibile utilizzo, da parte dei detenuti, anche assoggettati a regime differenziato, di strumenti tecnologici, come i compact disk (CD), nella camera di pernottamento, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici, inerisce ad aspetti del trattamento penitenziario suscettibili di tutela dinanzi alla magistratura di sorveglianza. Su tale implicito presupposto questa Corte, in recenti decisioni (ex pluribus, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 282213-01), ha approfondito gli snodi problematici della questione, affermando principi di diritto utili allo scrutinio della legittimità del provvedimento di diniego, eventualmente assunto dall'Amministrazione penitenziaria. L'applicazione ai casi controversi di tali principi, e la ricognizione delle sottostanti situazioni di fatto, non possono dunque prescindere dall'adozione del modello giurisdizionale partecipato. 4. Il decreto impugnato, a tale modello antitetico, deve essere annullato senza rinvio. Gli atti debbono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza, perché proceda previa fissazione dell'udienza nel contraddittorio delle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo. Così deciso il 19/11/2021