Sentenza — n. 6291/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza pronunciata in data 14 maggio - 24 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Francescantonio Tedesco avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per reati di estorsione (capi A2, A3). • Sulla base del materiale captativo e dei servizi di osservazione e controllo era stato accertato che, in relazione ai lavori di costruzione di un centro parrocchiale a Pizzo Calabro, era stato imposto alla impresa appaltatrice dei lavori, nella persona di Stefano Pata, preposto come direttore di cantiere, di affidare in sub appalto determinate opere ad alcune ditte indicate da esponenti di diverse cosche locali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6291/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEDESCO FRANCESCANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 27/11/1968 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; sentite le conclusioni del PG dott. FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Sono presenti gli avvocati LUCIANO STEFANO del foro di VIBO VALENTIA e l'avvocato BELVEDERE VINCENZO del foro di COSENZA in difesa di TEDESCO FRANCESCANTONIO. L'avvocato LUCIANO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato BELVEDERE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata in data 14 maggio - 24 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da Francescantonio Tedesco avverso l'ordinanza, emessa in data 27 aprile 2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti del predetto, indagato per reati di estorsione (capi A2, A3). • Sulla base del materiale captativo e dei servizi di osservazione e controllo era stato accertato che, in relazione ai lavori di costruzione di un centro parrocchiale a Pizzo Calabro, era stato imposto alla impresa appaltatrice dei lavori, nella persona di Stefano Pata, preposto come direttore di cantiere, di affidare in sub appalto determinate opere ad alcune ditte indicate da esponenti di diverse cosche locali.
In particolare, si era trattato della fornitura di calcestruzzo, ripartita in parti eguali tra la s.r.l. Prestanicola e la s.r.l. Prev.Calcestruzzi, e dell'esecuzione delle opere di sbancamento, affidate alla D.R. Service di Giuseppe D'Amico. In tale contesto l'indagato Tedesco, direttore dei lavori, si era attivato, per conto della cosca Anello, al fine di ottenere per la s.r.l. Prestanicola il sub appalto della fornitura di calcestruzzo, come in effetti avvenuto, (capo A2) e delle opere di sbancamento, non riuscendo nell'intento (capo A3).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Francescantonio Tedesco, chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione in relazione al carattere minatorio della condotta tenuta dall'imputato nei confronti di Stefano Pata. L'ordinanza si era limitata a rilevare che l'indagato aveva sostenuto l'impresa Prestanicola e ciò aveva costituito un problema per la persona offesa Pata.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-61-95 n. 332 mena, li • '2 2 FP 1") Il Tribunale ha ricostruito, sulla base delle interlocuzioni dei diversi protagonisti della vicenda, da una parte, l'accordo spartitorio concluso tra gli esponenti di cosche locali e imposto a Stefano Pata, con la minaccia che, diversamente, il cantiere avrebbe avuto problemi e, dall'altra, la specifica condotta dell'indagato, che operava all'interno del medesimo cantiere come direttore dei lavori. In particolare, Stefano Pata aveva confidato a Giuseppe D'Amico di aver ricevuto dal Tedesco pressioni affinchè fossero affidati lavori all'impresa Prestanicola, giungendo anche a ricevere nel cantiere la visita di Daniele Prestanicola e di Francescantonio Anello, figlio di Rocco Anello, capo dell'omonima cosca.
Il carattere minatorio dell'azione di convincimento operata dal ricorrente nei confronti del Pata è stato riscontrato nella precisa indicazione del Pata, il quale, ai suoi interlocutori, aveva rappresentato come il Tedesco si fosse mosso nella medesima logica seguita dagli altri protagonisti della vicenda, e con maggiore intensità in ragione della sua posizione di soggetto con un rilevante ruolo professionale all'interno del cantiere. In tale contesto, la visita al cantiere, che Tedesco aveva favorito, da parte del titolare dell'impresa Prestanicola e del figlio del capo della cosca Anello, aveva veicolato chiaramente il messaggio secondo il quale l'impresa Prestanicola doveva aver parte nelle opere del cantiere.
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ivichniphi Car o fiCW I CORTE DI CASSAZ1