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Sentenza — n. 6285/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6285/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6285/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 10 giugno 2021 il Tribunale di Catania, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod, proc. peri., ha respinto l'appello proposto da Giovanni Aprile avverso l'ordinanza, emessa in data 25 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Siracusa aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata, con ordinanza in data 23 luglio 2018, nei confronti dello stesso, indagato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e altri reati connessi - con la misura degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6285/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Giovanni Aprile ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di valutare le nuove prove poste a fondamento dell'istanza di sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari.

Parole chiave

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carcerazione preliminare convalida del sequestro mantenimento della carcerazione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza diritti del detenuto diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza depositata in data 10 giugno 2021 il Tribunale di Catania, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod, proc.
art. 299 cod. proc. pen
Con l'unico motivo viene denunciato la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di valutare le nuove prove poste a fondamento dell'istanza di sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APRILE GIOVANNI nato a NOTO il 21/11/1978 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 10 giugno 2021 il Tribunale di Catania, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod, proc. peri., ha respinto l'appello proposto da Giovanni Aprile avverso l'ordinanza, emessa in data 25 gennaio 2021, con cui il Tribunale di Siracusa aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata, con ordinanza in data 23 luglio 2018, nei confronti dello stesso, indagato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e altri reati connessi - con la misura degli arresti domiciliari.

L'ordinanza ha rilevato che l'istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari era stata proposta dopo che era stato definito altro incidente cautelare, all'esito del quale, con ordinanza in data 9 settembre 2020 del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., era stata ripristinata la massima misura cautelare. L'istanza, motivata in ragione dell'affievolimento del quadro indiziario desumibile dalle prove assunte nel giudizio di primo grado alle udienze in data 2 dicembre 2019, 3 febbraio 2020 e 8 giugno 2020, non era fondata su dati successivi al provvedimento che aveva definito l'ultimo incidente cautelare e, quindi., riguardava punto, relativo alla sussistenza e all'intensità delle esigenze cautelari, rispetto al quale operava preclusione determinata da giudicato cautelare.

2. Il difensore di Giovanni Aprile ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di valutare le nuove prove poste a fondamento dell'istanza di sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. A fronte della motivazione della decisione impugnata - che ha ritenuto che l'istanza, depositata in data 20 gennaio 2021, riguardasse questioni precluse dal giudicato cautelare - l'unico motivo di ricorso ha denunciato il travisamento del dato relativo all'oggetto dell'originaria istanza, osservando che la richiesta di sostituzione della misura in atto era motivata dal mutamento del quadro indiziario desumibile dalle prove assunte a dibattimento, anche successivamente all'ultimo provvedimento cautelare.

Peraltro, sul punto, a fronte dell'accertamento compiuto dal Tribunale, il ricorso deduce che con l'atto di appello erano stati depositati i verbali delle udienze tenute sino al 29 marzo 2021. La difesa, dunque, non ha né allegato né documentato di aver sottoposto, con l'originaria istanza, al Tribunale, competente a provvedere sulla richiesta, argomenti fondati su elementi sopravvenuti alla decisione assunta in data 9 settembre 2020, invece proposti con l'impugnazione al Tribunale, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. La giurisprudenza ha precisato che il giudicato cautelare determina la preclusione rispetto alla successiva proposizione di una istanza di revoca o sostituzione della misura che non sia fondata su elementi nuovi rispetto a quelli oggetto della decisione divenuta definitiva.

Si deve aggiungere, come ulteriore profilo di genericità, che il ricorso, nel dedurre di aver fondato la richiesta su elementi nuovi, non valutati dal Tribunale, si è limitato a indicare le testimonianze Di Grande, assunta all'udienza in data 14 settembre 2020, e Scalisi, assunta all'udienza in data 4 gennaio 2021, senza precisare in che termini queste prove, nella valutazione complessiva del compendio probatorio, rileverebbero ai fini del giudizio sulla adeguatezza della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 ottobre 2021. Il Con