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Sentenza — n. 6266/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6266/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6266/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Rocco Soldo, finalizzata al riconoscimento della continuazione in executivis in relazione a sette sentenze esecutive. Ha, invero, rilevato che la medesima istanza già era stata valutata e in parte accolta dalla medesima Corte con provvedimento del 16/06/2020.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6266/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non potendosi, pertanto, ritenere la richiesta di cui al presente procedimento "mera riproposizione" di una richiesta già valutata, "basata sui medesimi elementi", tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come quella intervenuta, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Bari (non necessariamente in diversa composizione collegiale - giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013 - non avendo compiuto la Corte con l'ordinanza annullata alcuna valutazione di merito).

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione esecuzione della sentenza domanda di continuazione dell'esecuzione riconsiderazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Rocco Soldo, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen., 666, 671, 546 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Il ricorrente in particolare rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLDO ROCCO nato a FOGGIA il 19/04/1980 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; onc usion Letta la requisitoria del dott. Giovanni Di Leo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di Rocco Soldo, finalizzata al riconoscimento della continuazione in executivis in relazione a sette sentenze esecutive. Ha, invero, rilevato che la medesima istanza già era stata valutata e in parte accolta dalla medesima Corte con provvedimento del 16/06/2020.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Rocco Soldo, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen., 666, 671, 546 cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente in particolare rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la richiesta di applicazione dell'istituto ex art. 671 cod. proc. pen. reiterasse una richiesta già valutata, trascurando, invero, che l'istanza introduttiva del procedimento esecutivo (allegata al ricorso) riguardasse, rispetto a quella già valutata, un'ulteriore sentenza, sub G, il cui ordine esecutivo (sebbene divenuta detta sentenza irrevocabile nel 2015) risulta notificato solo nel corso dell'anno 2020, successivamente alla fissazione dell'udienza camerale nel pregresso incidente di esecuzione (che, quindi, aveva riguardato le sole sentenze da A a F della medesima istanza, riconoscendo in relazione ai reati di cui alle stesse il vincolo della continuazione). La difesa insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'istanza introduttiva del procedimento di esecuzione in esame, invero, risulta finalizzata, come da premessa della stessa, al riconoscimento della continuazione tra un gruppo di sentenze per le quali detto vincolo già risulta essere stato riconosciuto in accoglimento di pregressa istanza (dalla lettera A alla lettera F, seguendo la rubricazione dell'istanza), e un'ulteriore sentenza, sub G della medesima istanza, non ricompresa nel precedente provvedimento da cui l'ordinanza in esame fa scaturire la dedotta inammissibilità.

Non potendosi, pertanto, ritenere la richiesta di cui al presente procedimento "mera riproposizione" di una richiesta già valutata, "basata sui medesimi elementi", tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come quella intervenuta, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Bari (non necessariamente in diversa composizione collegiale - giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013 - non avendo compiuto la Corte con l'ordinanza annullata alcuna valutazione di merito).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 1